
Le Sezioni Unite con sentenza n. 17603 del 30 giugno 2025 hanno chiarito le quattro condizioni in forza delle quali è ammissibile nel rito lavoro l’applicazione dell’art. 127 ter c.p.c.
A conclusione di un giudizio avverso una impugnativa di licenziamento la Corte di Appello di Trento dichiarava la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio con decisione adottata “previo scambio di memorie in trattazione scritta”.
A seguito del ricorso di legittimità promosso dalla società datrice di lavoro che lamentava l’incompatibilità delle note di trattazione scritta con il rito lavoro, le sezioni unite della Corte di Cassazione, hanno respinto il ricorso affermando la compatibilità della trattazione scritta con il rito lavoro.
Le Sezioni Unite con sentenza n. 17603 del 30 giugno 2025, dopo aver richiamato le contrastanti opinioni in relazione alla compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro, hanno rilevato che “difetterebbe di attualità affermare oggi una radicale inconciliabilità col rito del lavoro di ciò che in generale è possibile fare in ogni processo, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.” e, in punto di principio di oralità, che la norma “si presta ad un’esegesi conservativa, che cioè comporti non l’abrogazione delle caratteristiche del processo quale processo orale ma soltanto un possibile completamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio, nel quale, per le connotazioni specifiche della controversia, e a determinate condizioni, possa in effetti tollerarsi una deroga parziale all’oralità in condivisione con le parti”.
Con riferimento all’art. 127 ter c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con il quale il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione con il deposito di note scritte viene ritenuto ammissibile nel processo del lavoro nel rispetto di quattro condizioni: a) che la sostituzione non riguardi l’udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria; b) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale con il deposito di note scritte; c) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere) oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell’oralità; d) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché, qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Avv. Nicoletta Di Lolli