Con ordinanza n. 27144/2024 pubblicata il 29 Luglio 2024, la Corte di Cassazione si pronuncia sull’eventuale responsabilità della banca nel caso in cui è il cliente a fornire alla medesima un Iban non corretto.
Con l’Ordinanza in commento la Corte di Cassazione si è espressa su una questione piuttosto comune nel contenzioso bancario: un cliente aveva disposto un bonifico senza rendersi conto che l'IBAN inserito era errato e non corrispondeva al beneficiario indicato.
La banca ha eseguito comunque il pagamento in base all'IBAN fornito nell'ordine e il cliente ha successivamente intrapreso un'azione risarcitoria contro l'istituto di credito contestando la mancata verifica della corrispondenza tra IBAN e beneficiario.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la banca non può essere ritenuta responsabile, poiché la normativa applicabile, rappresentata dalla Payment Services Directive II e dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 che ne dà attuazione, prevede una esenzione da responsabilità per tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell’esecuzione del bonifico.
Tali soggetti sono autorizzati a procedere con l’operazione basandosi esclusivamente sull’IBAN fornito dall’utente, senza considerare altre informazioni presenti nell’ordine, come il nome del beneficiario.
Di conseguenza, tale normativa esclude la responsabilità dell’intermediario laddove l’Iban è fornito dal pagatore. Proprio su quest’ultimo e non sull’intermediario grava l’obbligo di controllare l’esattezza dei dati forniti.
La finalità della normativa è proprio quella di consentire il trattamento completamente automatizzato dell’ordine di bonifico.
Richiedere alla Banca il controllo tra IBAN e titolare del conto implicherebbe un gravoso intervento manuale che potrebbe causare blocchi o annullamenti frequenti dei bonifici per incongruenze minime, con notevoli disagi se applicato a livello generale in tutti gli Stati membri.