Impresa in stato di insolvenza e accordi di ristrutturazione dei debiti

Impresa in stato di insolvenza e accordi di ristrutturazione dei debiti
Con l’ordinanza n. 22933/2026, pubblicata in data 8 luglio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione della possibilità per l’impresa che versi in stato di insolvenza di accedere allo strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

I Giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi con riferimento a una controversia rientrante nell’ambito di applicazione della previgente Legge fallimentare, hanno chiarito che “lo stato di insolvenza non risulta preclusivo dell’accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti, alla luce del combinato disposto dell’art. 182-bis comma 1, l.fall. - che fa riferimento all’imprenditore in stato di crisi - con l’art. 160 comma 3 l.fall., in base al quale «per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza». è questo un principio del diritto vivente che ha trovato una più esplicita formulazione nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ove l’art. 57 legittima espressamente la conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti all’imprenditore che si trovi in «stato di crisi o di insolvenza»”.

Il decreto legislativo n. 14 del 2019 ha definito distintamente le nozioni di “crisi” e di “insolvenza”: per “crisi” si intende “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” (art. 2, co. 1, lett. a, c.c.i.), mentre per “insolvenza” si intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 2, co. 1, lett. b, c.c.i.).

Nell’attuale regime normativo lo stato di crisi non costituisce più un genus all’interno del quale è ricompresa, come species, l’insolvenza: a differenza di quanto avveniva nella vigenza della Legge fallimentare, con il decreto legislativo n. 14 del 2019 le due situazioni sono state distinte, tant’è che per l’apertura della liquidazione giudiziale è richiesta l’insolvenza, non essendo assoggettabile alla procedura de qua il debitore che si trovi solo in stato di crisi.

Lo stato di insolvenza è stato oggetto - sin da epoca antecedente all’entrata in vigore del Codice - di ampio e puntuale approfondimento da parte dei Supremi Giudici di legittimità, i quali hanno in primis chiarito che l’insolvenza rilevante al fine della declaratoria del fallimento non indica un fatto (nel senso di avvenimento puntuale), ma “uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità” (Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 2018, n. 29913), consistente, segnatamente, in “uno stato d’impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi “normali”, ai propri debiti” (Cass. civ., Sez. Un., 11 febbraio 2003, n. 1997): la situazione di impotenza strutturale è desumibile “non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall’impossibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato” (Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7087).

Quanto alle manifestazioni ritenute rilevanti al fine dell’accertamento dello stato di insolvenza, secondo i Giudici di legittimità, “costituiscono indizi esteriori dell’insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell’impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell’esperienza economica - rivelatrice dell’incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell’impresa medesima (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché dell’impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” (Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2019, n. 6978).

Avv. Rossana Mininno

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