Il Tribunale di Milano impone a un fornitore di servizi di content delivery network di cessare tutti i propri servizi della società dell’informazione

Il Tribunale di Milano impone a un fornitore di servizi di content delivery network di cessare tutti i propri servizi della società dell’informazione
Con ordinanza del 5 ottobre 2020 il Tribunale delle Imprese di Milano ha imposto ad un noto fornitore di servizi di content delivery network di cessare tutti i servizi prestati dallo stesso a portali online che mettono a disposizione del pubblico contenuti audiovisivi, protetti dalla legge sul diritto d 'autore, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti.

Con ordinanza del 5 ottobre 2020 il Tribunale di Milano, Sezione Impresa A, ha accolto il ricorso cautelare della titolare di diritti audiovisivi trasmessi illecitamente da alcune IPTV, disponendo nei confronti di un noto Internet Service Provider, fornitore (tra l'altro) di servizi di content delivery network  e reverse proxy , la cessazione immediata di tutti i servizi prestati alle piattaforme pirata.

Per Content Delivery Network ( CDN ) si intende una rete di computer server , connessi tra loro ed utilizzati per distribuire attraverso Internet file e dati anche di grandi dimensioni, come film e programmi TV in streaming. Una CDN è dunque una rete nella Rete, formata da un numero variabile di server , sparsi sui cinque continenti, che conservano i medesimi contenuti digitali e li rendono disponibili, con lo scopo di ottimizzarne il processo di consegna ai vari nodi della rete, ai computer più prossimi in arrivo.

In particolare per quanto riguarda il caso di specie, il Giudice, pur ritenendo “ non provato … quanto affermato [dall'ISP] in ordine ai limiti del servizio prestato ”, e quindi il fatto che il servizio prestato dal provider consisterebbe nel mero transito, tramite il servizio di content delivery network (CDN) , dei dati illecitamente trasmessi, ha affermato che, se anche così fosse, “ si configurerebbe comunque una condotta [dell'ISP] che contribuibbe – anche mediante l'attività di conservazione temporanea di dati statici , pacificamente riconosciuta [dall'ISP] – a consentire a terzi l'azione illecita oggetto di procedimento ”.

Oltretutto, il Tribunale – rigettando l'eccezione del provider sul punto – ha accertato come l'azione del fornitore del servizio di CDN sarebbe effettivamente utile ai fini di una interruzione nella diffusione dei contenuti illeciti: laddove lo stesso ne cessasse la fornitura, infatti, i portali risulterebbero inaccessibili almeno fintanto che il gestore degli stessi non imposti un altro “punto di accesso”.

Si può dire che il provvedimento sia unico nel suo genere perché affronta espressamente il tema della fornitura di servizi della società dell'informazione che difficilmente sono inquadrabili nelle tipologie delineate dalla normativa europea di cui alla Direttiva “eCommerce.

Di grande importanza è dunque il fatto che il Tribunale abbia valorizzato giuridicamente l'effetto agevolato dei servizi prestati dal fornitore di servizi di content delivery network e reverse proxy nella perpetrazione degli illeciti, affermandone l'assoggettabilità ad un ordine di inibitoria totale e, oltretutto, con obbligo di cd “ stai giù ”: all'ISP viene vietato, nella sostanza, non solo di cessare la fornitura dei servizi ma anche di tornare a fornire, in futuro, i propri servizi ai medesimi soggetti o ai medesimi portali.

 

Avv. Riccardo Traina Chiarini
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