Con la direttiva 790/2019/UE è stata prevista una nuova eccezione al diritto d’autore, ovvero quella relativa al text and data mining (“TDM”), recepita nell’ordinamento interno dal d.lgs. 177/2021, mediante l’introduzione nella legge 633/1941 (“Legge sul diritto d’autore”) del nuovo articolo 70-ter.
Il legislatore europeo ha così voluto sostenere l’innovazione, avvantaggiando la comunità scientifica che, come ormai ampiamente riconosciuto, trae particolare beneficio dall’utilizzo delle tecnologie di TDM a fini di ricerca.
Contesto normativo
La direttiva 790/2019/UE (“Direttiva Copyright”) ha introdotto nel novero delle cc.dd. “eccezioni e limitazioni” al diritto d’autore, quella relativa all’estrazione di testo e di dati (“text and data mining”), definita, all’art. 2, come “qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni”. Come precisato al considerando 8 della direttiva, trattasi di tecnologie in grado di arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, sostenere l’innovazione.
Nel dettaglio, la Direttiva prevede che gli Stati membri “dispongono di un’eccezione … per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell’estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso” (cfr. artt. 3 e 4).
L’eccezione di text and data mining è stata recepita nell’ordinamento interno con il d.lgs. 177/2021, mediante l’introduzione nella legge 633/1941 (“Legge sul diritto d’autore”) del nuovo articolo 70-ter. Di particolare rilevanza è che tale eccezione non sarà derogabile in sede pattizia, né potrà essere esclusa unilateralmente dai titolari dei diritti, poiché il legislatore europeo ne ha affermato espressamente la imperatività.
I soggetti beneficiari dell’eccezione di TDM
A beneficiare delle tecnologie di TDM sono, in particolare, le università e altri organismi di ricerca, nonché gli istituti di tutela del patrimonio culturale.
Come chiarito al considerando 12 della Direttiva, nel concetto di «organismi di ricerca» debbono essere ricompresi, ad esempio, oltre alle università o agli altri istituti di istruzione superiore e alle loro biblioteche, anche entità come gli istituti di ricerca e gli ospedali che svolgono attività di ricerca.
Inoltre, per «istituti di tutela del patrimonio culturale» si intendono le biblioteche accessibili al pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro. Dovrebbero rientrare nella definizione, altresì, le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e, per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche accessibili al pubblico, gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici (cfr. considerando 13).
Trattasi, dunque, di tutte quelle “realtà” che fanno della ricerca la loro attività principale.
L’intervento del legislatore europeo
Ancorché il diritto unionale già prevedesse talune eccezioni e limitazioni per finalità di ricerca scientifica, eventualmente applicabili ad attività di estrazione di testo e di dati, l’incertezza giuridica relativa alla misura in cui potesse essere lecitamente effettuato il text and data mining dai contenuti protetti continuava a permanere.
Anche in questo contesto, con la Direttiva si è cercato di far fronte alle nuove realtà derivanti dall’evoluzione della tecnologia, sempre più utilizzata nel settore della ricerca scientifica, poiché permette, oltre ad una riduzione dei tempi, un’ottimizzazione dei risultati.
In tale ottica, si è voluta garantire la possibilità per gli istituti/organismi sopra menzionati di effettuare estrazioni di testo e di dati, che, come noto, può riguardare contenuti protetti dal diritto d’autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, con la conseguente necessità, in assenza di eccezioni e limitazioni, di richiedere apposite autorizzazioni ai relativi titolari, onde evitare di ledere diritti altrui ed incorrere in contenziosi.
Con il condivisibile intento di porre fine a tale incertezza giuridica, il legislatore europeo ha reso obbligatoria, a vantaggio delle università/organismi di ricerca scientifica/istituti di tutela del patrimonio culturale – come individuati al § 2 che precede – l’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione, nonché al diritto di vietare l’estrazione di rilevanti quantità di informazioni da una banca dati (cfr. considerando 11).
Si auspica, in conclusione, che tale intervento legislativo costituisca un ulteriore “step” volto a garantire, pur nei casi contemplati dalla normativa e subordinatamente al rispetto dei requisiti ivi previsti, la promozione di un uso consapevole delle nuove tecnologie e un proficuo bilanciamento, tra i diritti esclusivi degli autori e le esigenze della comunità scientifica, in un’ottica di sostegno all’innovazione.
Avv. Caterina Bo e Dott.ssa Maria Eleonora Nardocci