Il pignoramento del conto corrente cointestato

Il pignoramento del conto corrente cointestato
In caso di conto corrente bancario o postale intestato a due persone la quota del saldo-attivo pignorabile è pari alla metà. Ove i cointestatari abbiano regolamentato diversamente gli effetti della contitolarità sarà onere della parte interessata offrire la prova della diversa percentuale di saldo-attivo riferibile al cointestatario-esecutato.
La responsabilità patrimoniale del debitore

La responsabilità patrimoniale del debitore è sancita dal codice civile, ai sensi del quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740, co. 1, cc).

Il conto corrente bancario o postale cointestato ei rapporti tra i cointestatari

Con riferimento al conto corrente bancario o postale intestato a due (o più) persone vige la presunzione di parità delle parti in virtù della quale nei rapporti interni tra i correntisti debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulta diversamente (cfr. 1298, co.2, cc).

Detta presunzione comporta l'inversione dell'onere della prova e può essere superata dalla prova contraria, della quale è onerata la parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. civ., Sez. lav., 23 settembre 2015, n.18777).

Il pignoramento del conto corrente bancario o postale cointestato

In caso di pignoramento presso terzi eseguito con riferimento a crediti nascenti da rapporto di conto bancario corrente o postale è aggredibile esclusivamente il saldo positivo del conto ovvero il cd saldo-attivo (Cass. civ., Sez. III, 20 maggio 2020, n. 9250).

In caso di conto corrente intestato a due persone la quota del saldo-attivo aggredibile è pari alla metà.

Per l'ipotesi in cui i cointestatari abbiano regolamentato gli effetti della titolarità in maniera difforme rispetto alla presunzione di parità fissata ex lege è onere della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla mera cointestazione offrire la prova contraria della diversa percentuale di saldo -attivo riferibile al cointestatario-esecutato.

 

Avv. Daniele Franzini e Avv. Rossana Mininno

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