La mancata menzione di un marchio di fatto nell’elenco dei beni del fallimento comporta l’esclusione di tale bene dall’attivo fallimentare? Il Tribunale di Venezia, con ordinanza n. 166/2024, si è pronunciato sul punto.
-
Premesse sul marchio di fatto.
Come noto, funzione precipua del marchio è quella distintiva: contraddistinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese concorrenti. Come chiarito dall’art. 2 del Codice della Proprietà Industriale (“c.p.i.”), i diritti di proprietà industriale sul marchio si acquisiscono mediante la registrazione dello stesso. Tuttavia, ciò non vuol dire che un segno distintivo che non venga registrato sia privo di qualsivoglia tutela. Di qui, la distinzione tra il “marchio registrato” e il c.d. “marchio di fatto”. Anche il marchio di fatto, seppur non registrato, gode di tutela giuridica, come evincibile dal dettato dell’art. 2571 c.c. e dell’art. 12, c.p.i.
-
I fatti di causa. La fase cautelare e il reclamo.
La Fenzi Serbatoi s.r.l. – società operante nel settore della progettazione, costruzione e vendita di soluzioni per lo stoccaggio di liquidi, quali cisterne e serbatoi – ha promosso un ricorso cautelare nei confronti della Fenzi s.r.l.s., al fine di ottenere, tra l’altro, l’inibitoria dall’utilizzo del segno distintivo “Fenzi”, ritenuto confondibile a norma dell’art. 20 lett. b), c.p.i.
In dettaglio, per ciò che qui rileva,
-
la Fenzi s.r.l., società attiva dal 1974 e dichiarata fallita nel 2020, era titolare del marchio di fatto “Fenzi Serbatoi”, utilizzato per contraddistinguere i propri prodotti;
-
la Fenzi s.r.l.s., società costituita nel 2015 ed amministrata dal medesimo soggetto che amministrava la Fenzi s.r.l., ha utilizzato dal 2015 il marchio di fatto in questione;
-
Fenzi Serbatoi, con scrittura privata del 1.6.2021, ha acquistato dal Fallimento della Fenzi s.r.l. il marchio di fatto “Fenzi Serbatoi”.
Fenzi Serbatoi ha promosso il ricorso cautelare sopra richiamato, avendo appreso che la Fenzi s.r.l.s. stava intraprendendo attività di produzione di serbatoi, utilizzando il segno distintivo “Fenzi”. La resistente Fenzi s.r.l.s., nelle proprie difese, ha sostenuto, tra l’altro, che il contratto stipulato dalla Fenzi Serbatoi con il Fallimento per l’acquisto del marchio aveva ad oggetto un segno distintivo che non faceva parte dell’attivo fallimentare e che, pertanto, detto acquisto avrebbe dovuto ritenersi nullo.
Con ordinanza del 28.10.2023 il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso cautelare per inibitoria della Fenzi Serbatoi Avverso tale ordinanza, la Fenzi s.r.l.s. ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
-
Conclusioni.
Il Giudice del reclamo, nel confermare la decisione emessa in sede cautelare – partendo dal presupposto che il marchio di fatto è un bene immateriale e, quindi, di difficile individuazione – ha chiarito che «La circostanza che il marchio di fatto non fosse stato menzionato nell’elenco dei beni del fallimento non consente di escludere che detto marchio, ancorché non identificato dal curatore al momento dell’inventario, facesse parte dell’attivo fallimentare». Ha, dunque, ritenuto corretta l’ordinanza reclamata «nella parte in cui ha ritenuto che il marchio di fatto facesse parte dell’attivo fallimentare e che pertanto l’acquisto di detto segno da parte di Fenzi Serbatoi sia valido ed efficace, non assumendo rilievo, ai fini della validità dell’atto di cessione, gli elementi evidenziati da Fenzi srls in prime cure (quali la mancata redazione di una perizia di stima, la mancata menzione del bene nell’attivo, la circostanza che il marchio di fatto sia stato ceduto nell’ambito di un’offerta per l’acquisto dell’azienda/ramo d’azienda della fallita)».