Il garante vieta di rendere pubbliche le valutazioni e le contestazioni disciplinari al dipendente

Il garante vieta di rendere pubbliche le valutazioni e le contestazioni disciplinari al dipendente
Avv. Vincenzo Colarocco È illecita l’affissione in bacheca di dati personali relativi alle valutazioni e alle contestazioni disciplinari dei soci lavoratori. Questo è quanto afferma il Garante con il provvedimento n. 500 del 13 dicembre 2018. In particolare, una società toscana aveva messo in atto una sorta di “concorso a premi” obbligatorio per i lavoratori e, settimanalmente, pubblicava sulla bacheca aziendale le valutazioni sull’attività dei propri lavoratori attraverso un cartello nel quale i volti dei dipendenti erano associati a emoticon che rappresentavano, in forma sintetica, i giudizi, positivi o negativi, espressi sul socio, corredati, se del caso, dalle contestazioni disciplinari. La valutazione negativa comportava una decurtazione dallo stipendio. Il Garante, sul punto, ritiene che sia conforme a normativa che il datore di lavoro tratti i dati necessari a compiere la valutazione sul corretto adempimento della prestazione lavorativa del proprio dipendente, cui eventualmente consegue l’esercizio del potere disciplinare nei modi e nei limiti previsti dalla disciplina di settore. Tuttavia, la sistematica messa a disposizione delle medesime informazioni mediante affissione su una bacheca all’interno dei locali della società, pubblicamente, in modo da rendere edotti tutti gli altri dipendenti ed eventuali terzi visitatori, non appare lecita, in quanto, tali soggetti, non sono legittimati a conoscere i dati personali riguardanti valutazioni e rilievi disciplinari. I trattamenti effettuati si pongono, dunque, in contrasto con il Regolamento (UE) 2016/679 e sono da ritenersi illeciti perché non rispondenti al principio di liceità, correttezza e trasparenza, nonché a quello della minimizzazione dei dati. Le informazioni concernenti valutazioni e contestazioni disciplinari sono particolarmente delicate poiché incidono sulla dignità professionale del dipendente. Del resto, il fatto che i soci lavoratori avessero prestato il proprio consenso a partecipare al concorso non pare essere dirimente: tale manifestazione di volontà non può costituire la base giuridica idonea a legittimare il trattamento di dati personali. La ragione è data da un lato, dalla sussistenza di un’asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro, cui consegue la necessità di accertare di volta in volta e in concreto l’effettiva libertà del consenso espresso; dall’altro, il consenso prestato dai soci potrebbe unicamente riguardare l’autorizzazione a detrarre dalla busta paga eventuali decurtazioni derivanti da valutazioni negative.
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