Il datore di lavoro deve prevenire forme di tensione e conflitti all’interno dell’ambiente di lavoro

Il datore di lavoro deve prevenire forme di tensione e conflitti all’interno dell’ambiente di lavoro
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro è responsabile del danno che derivi alla salute del lavoratore da un ambiente lavorativo stressogeno essendo suo onere adottare misure di prevenzione tese alla rimozione di un clima lavorativo teso e caratterizzato da reciproche incomprensioni.

Una lavoratrice, dipendente del Ministero della Giustizia adiva il Tribunale di Bologna lamentando un disturbo dell’adattamento aggravato da una condizione lavorativa stressogena. 

La lavoratrice deduceva di subire comportamenti vessatori e richiedeva il risarcimento del danno. 

La domanda veniva respinta nei due gradi dei giudizi di merito. 

La Suprema Corte con la sentenza n. 4823 del 18 febbraio 2024, pur riconoscendo la correttezza del giudizio della Corte distrettuale che aveva escluso il mobbing in ragione dei “pochissimi episodi riscontrati” che impedivano la configurabilità del mobbing, ha rilevato che il rigetto della domanda era illegittimo in quanto la responsabilità del datore di lavoro per il pregiudizio alla salute e alla personalità morale del lavoratore è ben più ampia di quella occupata dalla specifica e più grave fattispecie del mobbing

La sentenza della Corte felsinea è stata riformata in quanto, pur avendo accertato un disturbo dell’adattamento aggravato dagli episodi accertati, non aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per le condotte poste in essere nell’ ambiente lavorativo ancorchè le stesse avessero solo temporaneamente aggravato un quadro generale di disagio già strutturato. 

La Cassazione ha infatti ricordato che il datore di lavoro è responsabile del danno che derivi alla salute del lavoratore da un ambiente lavorativo stressogeno dovendo adottare anche misure di prevenzione tese alla rimozione di un clima lavorativo teso e caratterizzato da reciproche incomprensioni. 

Avv. Nicoletta Di Lolli