Il Garante privacy con provvedimento n. 138 del 20 giugno 2019 ha espresso il suo parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate recante “Misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso”. Questo, per contrastare il fenomeno del cosiddetto secondary ticketing (ossia, quel mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, le cui transazioni avvengono principalmente attraverso piattaforme online) individua le caratteristiche tecniche per la realizzazione di sistemi informatici che consentano la vendita di biglietti nominativi attraverso biglietterie automatizzate su Internet.
Più precisamente, la legge di bilancio 2019 ha previsto che, a partire dal 1 luglio, i biglietti di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori debbano essere nominativi e che l'accesso all'area dello spettacolo sia subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sul punto, nel dare il suo parere, il Garante, pur rilevando la mancata consultazione da parte del legislatore, ha tuttavia ritenuto:
- ”il trattamento dei dati personali proporzionato rispetto ai fini perseguiti” poiché volto a contrastare all’elusione e all’evasione fiscale, a tutelare i consumatori nonché a garantire l’ordine pubblico;
- rispettato il principio di minimizzazione dei dati, previsto dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 in quanto “i dati richiesti per il partecipante sono quelli minimi per consentire il riconoscimento personale tramite l’esibizione di un documento di identità al momento dell’accesso all’area dello spettacolo”;
- che le regole tecniche predisposte dall’Agenzia delle Entrate per disciplinare l’acquisto, la rimessa in vendita e il cambio di nominato dei titoli di accesso a spettacoli, mediante biglietterie automatizzate “introducono misure atte a garantire un trattamento di dati personali lecito e corretto”.Il Garante privacy con provvedimento n. 138 del 20 giugno 2019 ha espresso il suo parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate recante “Misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso”. Questo, per contrastare il fenomeno del cosiddetto secondary ticketing (ossia, quel mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, le cui transazioni avvengono principalmente attraverso piattaforme online) individua le caratteristiche tecniche per la realizzazione di sistemi informatici che consentano la vendita di biglietti nominativi attraverso biglietterie automatizzate su Internet. Più precisamente, la legge di bilancio 2019 ha previsto che, a partire dal 1 luglio, i biglietti di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori debbano essere nominativi e che l'accesso all'area dello spettacolo sia subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sul punto, nel dare il suo parere, il Garante, pur rilevando la mancata consultazione da parte del legislatore, ha tuttavia ritenuto:
- ”il trattamento dei dati personali proporzionato rispetto ai fini perseguiti” poiché volto a contrastare all’elusione e all’evasione fiscale, a tutelare i consumatori nonché a garantire l’ordine pubblico;
- rispettato il principio di minimizzazione dei dati, previsto dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 in quanto “i dati richiesti per il partecipante sono quelli minimi per consentire il riconoscimento personale tramite l’esibizione di un documento di identità al momento dell’accesso all’area dello spettacolo”;
- che le regole tecniche predisposte dall’Agenzia delle Entrate per disciplinare l’acquisto, la rimessa in vendita e il cambio di nominato dei titoli di accesso a spettacoli, mediante biglietterie automatizzate “introducono misure atte a garantire un trattamento di dati personali lecito e corretto”
Avv. Vincenzo Colarocco