Anche il fideiussore ha diritto di ottenere dalla banca copia della documentazione relativa al rapporto garantito. Tale diritto trae fondamento dall’art. 119 T.U.B. e dal dovere di comportarsi seconda buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (ex artt. 1375 e 1175 c.c.).
Al rapporto fideiussorio sono altresì applicabili gli stessi principi che regolano il rapporto tra banca e cliente, in quanto, al momento della sottoscrizione dell’obbligazione fideiussoria, in capo al garante sorgono i medesimi effetti del rapporto bancario ed egli acquista il diritto di opporre alla banca (creditrice) tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.).
Lo ha stabilito la Sezione Civile del Tribunale Della Spezia con la sentenza n. 345 pubblicata in data 30 maggio 2019.
Avv. Daniele Franzini