Novità normative e sostanziali del diritto “emergenziale” anti covid-19 in ambito contrattuale: relazione tematica n. 56 del 08.07.2020

Novità normative e sostanziali del diritto “emergenziale” anti covid-19 in ambito contrattuale: relazione tematica n. 56 del 08.07.2020
L'ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione ha illustrato i principi generali e le norme di diritto sostanziale da applicare in presenza di problematiche causate dalle sopravvenienze turbative dell'equilibrio contrattuale, dovute alla pandemia.

 

Pacta sunt servanda: conservazione e rinegoziazione del contratto

 

Al verificarsi di situazioni in cui l'equilibrio contrattuale sia alterato da accadimenti connessi alla situazione emergenziale, assume assoluta centralità il principio di conservazione del contratto, espressione del dovere di correttezza e buona fede nella fase esecutiva dello stesso. Il rispetto di tale principio, tuttavia, non comporta l'obbligo di pervenire alla conclusione del contratto modificativo, non curante della situazione di svantaggio in cui potrebbe cadere una parte contrattuale rispetto all'altra, bensì di realizzarne un adeguamento, alla luce delle esigenze sopravvenute ea seguito di trattative volte ad ottenere soluzioni di equilibrio, nell'ottica di evitare la radicale risoluzione del rapporto negoziale.

 

Impossibilità temporanea ed eccessiva onerosità sopravvenute

 

Sul piano dei mezzi regolati dalla disciplina generale dei contratti del codice civile, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 cc è configurabile esclusivamente allorquando la prestazione oggetto del contratto diviene completamente e definitivamente ineseguibile, il che, nel contesto emergenziale, non trova ampio spazio, in quanto le prestazioni oggi non realizzabili, al cessare dell'emergenza potranno tornare ad essere possibili. Pertanto, onde evitare la risoluzione, può essere invocata l' impossibilità temporanea prevista dall'art. 1256, comma secondo, cc, operante fino al momento in cui la prestazione non diventi nuovamente realizzabile, ovvero l' impossibilità parzialeprevisto dall'art. 1464 cc.. Il contratto diventerà, pertanto, soggetto a risoluzione solamente al protrarsi dell'impossibilità della prestazione ovvero ogniqualvolta l'aggravio economico della stessa superi i limiti di normalità, al punto tale da modificarne il valore di mercato.

 

Responsabilità del debitore per inadempimento: art. 3 comma 6bis dl 23 febbraio 2020 n 6

 

La norma introduce il rispetto delle misure di contenimento quale ulteriore elemento di valutazione ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore. Il rispetto delle norme di contenimento dell'epidemia non comporta, tuttavia, esclusione automatica della responsabilità, dovendo l'inadempimento trovare giustificazione nella legislazione emergenziale e dovendosi altresì dimostrare il nesso causale tra l'evento impossibilitante e l' inadempimento stesso. Sarà, pertanto, onere della parte debitrice provare che l'esecuzione della sua prestazione sia stata impedita a causa dell'adeguamento alle misure anti-Covid.

 

Il testo integrale della relazione tematica della Corte di Cassazione è rinvenibile al seguente link .

 

Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria
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