Pignoramento presso terzi plurimo e ultrasatisfattività dei crediti staggiti

Pignoramento presso terzi plurimo e ultrasatisfattività dei crediti staggiti
Con l’ordinanza n. 29422 del 14 novembre 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione della riferibilità dell’entità del vincolo fissato dal primo comma dell’art. 546 c.p.c. ai plurimi pignoramenti eseguiti con un unico atto.

I Giudici di legittimità hanno chiarito che «ciascuno di tali pignoramenti sortisce effetti indipendenti dall’altro ed ogni terzo pignorato assume, in via autonoma ovvero senza alcuna interferenza con il contegno degli altri terzi, gli obblighi della custodia e dell’asservimento alla procedura delle somme dovute al debitore, nei limiti, per ciascun terzo, dell’importo complessivamente staggito e da lui dovuto, con vincolo di indisponibilità sino ad ordine del giudice» (Cass. n. 29422/2024 cit.).

Ne discende che, «qualora nella procedura dispieghino intervento altri creditori, i crediti effettivamente staggiti (benché ultrasatisfattivi, ove raffrontati con la sola pretesa azionata del procedente) possono (e devono) essere destinati al coattivo soddisfo di tutte le pretese fatte valere, secondo l’ordine di graduazione di esse stabilito dalla legge» (Cass. n. 29422/2024 cit.).

Conclusivamente, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma con effetti autonomi e indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell’esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all’art. 546, comma 2, c.p.c.»

Il codice di rito consente al creditore di scegliere, tra i mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, di quale mezzo avvalersi.

Il creditore è, altresì, legittimato ad avvalersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata (cfr. art. 483, co. 1, c.p.c.).

Con particolare riferimento al pignoramento mobiliare di crediti presso terzi il codice di rito pone specifici limiti unicamente in relazione alle tipologie di crediti pignorabili (cfr. art. 545 c.p.c.), legittimando il creditore a procedere nei confronti di una pluralità di soggetti terzi.

Al verificarsi di tale eventualità il debitore esecutato «può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti» (art. 546, co. 2, c.p.c.): si tratta di uno strumento finalizzato a contemperare l’esigenza del creditore di realizzare la propria pretesa con quella del debitore di non subire in maniera sproporzionata il vincolo di indisponibilità di propri crediti.

Per quanto attiene all’entità del credito staggito la legge pone a carico del terzo l’obbligo di custodia, dal giorno della notifica del pignoramento, delle «somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro» (art. 546, co. 1, c.p.c.).

La Corte di cassazione si è recentemente pronunciata con riferimento alla questione della (eventuale) superabilità del limite sancito dal primo comma dell’art. 546 c.p.c. nell’ipotesi di «concorso di plurimi pignoramenti presso terzi trattati in simultaneus processus per opzione del creditore procedente» (Cass. n. 29422/2024 cit.).

Avv. Rossana Mininno

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