Emergenza Covid-19: Le misure di contenimento adottate dai principali Uffici di Proprietà Industriale in Europa

Emergenza Covid-19: Le misure di contenimento adottate dai principali Uffici di Proprietà Industriale in Europa

Avv. Alessandro La Rosa

  1. Introduzione.

Al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19 i più importanti Uffici di proprietà intellettuale del mondo hanno disposto misure per consentire ai titolari di marchi, design industriali e brevetti di continuare a tutelare i propri diritti, superando, in particolare, le stringenti tempistiche caratterizzanti le diverse procedure.

In questa sede saranno trattate le misure adottate dall’Ufficio Europeo per la protezione della Proprietà Industriale (EUIPO), dai principali Uffici europei.

  1. Ufficio Europeo per la protezione della proprietà industriale – EUIPO.

L’Ufficio europeo per la protezione della Proprietà Intellettuale con decisione n. EX-20-3 ha previsto che tutti i termini gravanti su tutte le parti del procedimento che scadono tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 sono sospesi fino al 1 maggio (più precisamente fino al 4 maggio, essendo il 1 maggio giorno festivo, seguito da un fine settimana).

L’EUIPO per il tramite di un comunicato esplicativo precisa che la dicitura “tutti i termini” deve essere interpretata letteralmente e comprende tutte le scadenze procedurali, indipendentemente dal fatto che siano state stabilite dall'Ufficio o siano direttamente previste dl Regolamento.

Ha sottolineato altresì che l'espressione “procedimento dinanzi all'Ufficio” si riferisce esclusivamente a questioni relative a marchi e disegni e modelli, il che significa che i termini relativi ad altre questioni non trattate dall'RMUE o dal CDR (come il lavoro o gli appalti) o che riguardano altri aspetti (ad esempio la governance dell’Ufficio) non sono coperte dalla decisione n. EX-20-3.

Le parti del procedimento, al fine di ottenere la sospensione, non saranno tenute a rispettare alcuna formalità, in quanto la sospensione sarà automatica.

Tuttavia, nel caso in cui le parti siano in grado di rispettare la scadenza originaria o prorogata e scegliere di adempiere ai propri obblighi procedurali durante il periodo di sospensione, la procedura continuerà il suo tradizionale iter.

Entrando più nel dettaglio dei termini che potranno beneficiare della sospensione, l’Ufficio stila un elenco che comprende:

  1. Termini stabiliti a seguito di qualsiasi istanza dell’Ufficio, in tutti i procedimenti dinanzi all’EUIPO, comprese le sue Commissioni di Ricorso;
  2. Termini stabiliti direttamente dal:

-    Regolamento (UE) 2017/1001, dal Regolamento delegato sul marchio dell’Unione Europea (UE) 2018/625 e dal Regolamento di esecuzione sul Marchio dell’Unione Europea (UE) 2018/626;

-    Regolamento su disegni e modelli comunitari (CE) n. 6/2002 e dal Regolamento attuativo (CE) n. 2245/2002;

-    Convenzione di Parigi o da qualsiasi altro Trattato internazionale, e indipendentemente dal fatto che siano esclusi dalla restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 5, RMUE e dell'articolo 67, paragrafo 5, RDC.

L’EUIPO precisa tuttavia che il riferimento nella decisione ai “procedimenti dinanzi all’Ufficio” indica che i termini relativi ai procedimenti dinanzi ad altre Autorità non sono coperti dalla proroga, anche se menzionati nei Regolamenti.

  1. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM.

Con decreto legge 17 marzo 2020, l’art. 103, comma 1, ha stabilito la sospensione di tutti i termini in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, compresi i termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi ai sensi dell’art. 176 c.p.i., senza che il titolare sia tenuto a presentare alcuna preventiva istanza. Decorso il periodo di sospensione, i termini ricominceranno a decorrere per la parte residua.

Gli unici termini non soggetti alla sospensione sono quelli relativi ai ricorsi contro i provvedimenti emessi dall’UIBM (termine perentorio di 60 giorni decorrente dal momento in cui si sia venuti a conoscenza del provvedimento da impugnare) in quanto riferiti a procedimenti aventi natura giurisdizionale e non amministrativa.

L’art. 103, comma 2 del Decreto prevede altresì che i titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Successivamente a tale data, l’interessato che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, dovrà attivarsi nelle forme già previste dall'ordinamento al fine di conseguirne il mantenimento in vita o rinnovo anche attraverso il pagamento dei relativi oneri entro e no oltre il 30 giugno 2020.

Come anticipato, sebbene non sia necessario chiedere formalmente la sospensione dei termini riguardanti i procedimenti di opposizione o la notifica dei ricorsi, il Decreto Direttoriale ha espressamente previsto che al momento del deposito, successivamente al 15 aprile, il depositante sarà tenuto a precisare, nel campo “nota depositante” del modulo cartaceo o telematico, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del presente decreto.

  1. Le misure adottate da alcuni Stati europei.
  • Francia - Inpi.

L’Inpi con l’Ordinanza n. 2020-306 del 25 marzo 2020 ha previsto che tutti i termini che scadono nel periodo compreso tra il 12 marzo e un mese dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria siano rinviati al mese successivo rispetto a tale periodo.

A titolo esemplificativo, se la fine dello stato di emergenza è stato dichiarato, ad esempio, il 28 aprile, tutti i termini a carattere mensile che scadono tra il 12 marzo e il 28 maggio sono rinviati al 28 giugno se il periodo di tempo originario era di un mese e al 28 luglio se il periodo di tempo originario era di due o più mesi.

Tale previsione si applica a tutti i termini previsti dal codice della proprietà intellettuale, ad eccezione di quelli derivanti da accordi internazionali o da testi europei.

Come stabilito da numerosi Uffici, anche l’Inpi chiede di provvedere a dare impulso alle procedure e di depositare la documentazione entro i termini previsti dalla legge, se non impossibilitati, al fine di contenere rallentamenti durante il periodo di ripresa. Difatti, anche l’Ufficio per la proprietà industriale francese proseguirà ad elaborare le singole richieste attraverso i sistemi informatici a sua disposizione.

  • Gran Bretagna - IPO.

L’Ufficio per la tutela della Proprietà Industriale della Gran Bretagna ha recentemente adottato una misura simile a quella adottata dall’Ufficio francese, stabilendo, con provvedimento emesso in data 27 marzo 2020, la sospensione dei termini per l’espletamento di tutte le attività inerenti marchi, brevetti, design e modelli fino a un nuovo e diverso contrordine.

L’Ufficio si è riservato alla data del 17 aprile 2020 di intervenire con l’assunzione di provvedimenti di revoca della sospensione o di ulteriore prolungamento della stessa.

  • Germania – DPMA.

L’Ufficio per la tutela della Proprietà Intellettuale tedesco, in linea con le politiche degli altri Uffici europei, ha stabilito che le scadenze riguardanti tutti i procedimenti in corso saranno prorogate fino al 4 maggio 2020, fatta eccezione per quelle direttamente previste dalla legge. L’Ufficio anche in questo caso comunica la prosecuzione per via informatica dell’attività di ricezione degli atti per quanti non intendessero beneficiare della sospensione dei termini.

  • Spagna – OEPM.

Con risoluzione emessa in data 16.3.2020 del Direttore dell’Ufficio marchi e brevetti spagnolo è stata decisa la sospensione e interruzione del computo di tutti i termini inerenti ai diritti di proprietà industriale. L’Ufficio garantisce comunque la fruizione dei servizi telematici per coloro i quali avessero la necessità di proseguire l’attività di gestione dei diritti di proprietà industriale. A tal fine, viene comunicato che sono attualmente in fase di studio ulteriori misure volte a tutelare maggiormente i diritti degli interessati.

  • Svizzera – IPI.

L’Ufficio per la Proprietà Industriale svizzero consente in via ordinaria ai titolari dei diritti di chiedere proroghe per il rispetto di tutti i termini interessanti le procedure di marchi, brevetti e design. A seguito dell’emergenza Covid-19 ha previsto la concessione di un’ulteriore proroga dei suddetti termini pari a due mesi sia per la prima che per la seconda richiesta di proroga. In casi gravi e giustificati è concessa una terza proroga a prescindere dal consenso dell’eventuale controparte.

L’Ufficio ha precisato che le suddette disposizioni interessano anche le proroghe dei termini relativi alle procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso del marchio, oltre a tutti i termini di pagamento che non siano definiti legalmente.

Oltre a tali misure, con decisione del 20 marzo 2020 assunta dal Consiglio federale molti dei termini relativi alle procedure dinanzi all’Ufficio sono stati dichiarati sospesi a decorrere dal 21 marzo e sino al 19 aprile 2020. Più nel dettaglio, i termini stabiliti dall’IPI, i termini relativi al pagamento delle tasse di proroga e delle tasse annuali e i termini stabiliti dalla legge con scadenza tra il 21 marzo e il 19 aprile 2020, scadranno il 20 aprile 2020;

Anche i termini per radicare i ricorsi saranno interessati dalla predetta proroga.

Non sono stati interessati da alcuna sospensione i termini:

  1. stabiliti in mesi o in anni (così, ad esempio, i termini di priorità e il termine di opposizione o quello per il pagamento della tassa di opposizione);
  2. in scadenza successivamente al 19 aprile 2020;
  3. relativi alle procedure internazionali (PCT, CBE, sistema di Madrid, sistema dell’Aja).

L’Ufficio ha precisato altresì che la sospensione non incide sulla naturale durata dei titoli di protezione dei diritti di proprietà industriale.


Le informazioni contenute nel presente articolo sono soggette a continui aggiornamenti che rendono necessaria la verifica dell’attualità delle stesse all’interno dei siti web degli Uffici marchi e brevetti ivi menzionati.

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