È incostituzionale una disciplina regionale che regola il trattamento dei dati personali nella installazione degli impianti di videosorveglianza

È incostituzionale una disciplina regionale che regola il trattamento dei dati personali nella installazione degli impianti di videosorveglianza
Con la recente sentenza n. 69/2024, la Corte costituzionale si è espressa sull’incompetenza della regione Puglia in materia di trattamento dei dati personali nell’installazione degli impianti di videosorveglianza, in quanto, in caso contrario, si violerebbero gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea e risulterebbero invase le competenze legislative esclusive dello Stato.

L’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale

Il giudizio in esame è stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all’art. 3 della L.R. Puglia 15 giugno 2023, n. 13, legge recante una serie di disposizioni finalizzate a prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o abuso, in danno di anziani e persone con disabilità, nell’ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali. In dettaglio, l’impugnato articolo 3 regola la «installazione dei sistemi di videosorveglianza e [la] tutela della privacy» con cinque commi che, oltre a prevedere il rispetto – nella sola fase dell’installazione – del d.lgs. n. 101 del 2018, del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dettano specifiche prescrizioni concernenti la raccolta e il trattamento dei dati personali quali, a titolo esemplificativo, la necessità che l’attivazione degli impianti sia preceduta dall’acquisizione del consenso degli ospiti o dei loro tutori; l’esecuzione delle registrazioni, che deve essere effettuata in modalità criptata; la visione delle registrazioni stesse, che viene riservata esclusivamente all’autorità giudiziaria.

Le argomentazioni delle parti in causa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le doglianze manifestate, ha ritenuto che l’articolo in questione violasse l’art. 117, secondo comma, lettera L), Cost., invadendo la materia, di esclusiva competenza legislativa statale, dell’“ordinamento civile”, alla quale sarebbe ascrivibile il trattamento dei dati personali.

La Regione Puglia, al contrario, ha sostenuto che la Presidenza fosse incorsa nell’inesatta individuazione del parametro costituzionale violato, posto che l’ambito normato dall’art. 3 della legge regionale in commento sarebbe invece ascrivibile all’art. 117, secondo comma, lettera H), Cost., con riguardo alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, o, in subordine, alla competenza legislativa regionale concorrente nella materia “tutela della salute”, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

Le conclusioni della Corte Costituzionale

La Corte ha sostanzialmente accolto le istanze della Presidenza, conclusivamente dichiarando l’art. 3 della L.R. Puglia 15 giugno 2023, n. 13 costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al GDPR e alla direttiva 2016/680/UE, e con l’art. 117, secondo comma, lettera L), Cost., con riguardo alla materia “ordinamento civile”.

Alla base di tale pronuncia vi sarebbe l’evidenza per cui, come già rappresentato in una precedente pronuncia della medesima Corte, la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali afferisce alla predetta materia di esclusiva pertinenza statale, sia per quanto concerne le norme sostanziali, che disciplinano le modalità di raccolta e il trattamento dei dati personali, sia per quanto riguarda le “tutele giurisdizionali delle situazioni soggettive del settore”. Tanto anche in virtù dell’art. 16 del TFUE e della conseguente regolamentazione di matrice europea in tema di data protection, che ben pochi margini di intervento ha riservato agli Stati membri.

A tanto poi si aggiunga che il trattamento dati in esame assume delle specifiche peculiarità e complessità tali da richiedere un delicato bilanciamento fra diritti spesso di rango inviolabile, con la conseguenza per cui l’intervento della Regione violerebbe i vincoli derivanti dall’UE e invaderebbe la competenza legislativa esclusiva spettante allo Stato. Ne è un esempio il fatto che l’articolo in questione non menzioni il D. Lgs. 196/2003 fra l’elenco delle norme cui dovrebbe attenersi il trattamento dati, facendo sì che la Regione, erroneamente, travalichi le proprie competenze effettuando una scelta del tutto arbitraria, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre.

È interessante, da ultimo, evidenziare che la Corte abbia espressamente legittimato l’art. 4 della medesima legge regionale, mediante il quale, l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali è ritenuta parte dei requisiti previsti per l’accreditamento istituzionale con il Servizio sanitario regionale ed è requisito indispensabile per ottenere o mantenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte delle strutture private richiedenti.

Avv. Pietro Maria Mascolo e Dott.ssa Silvia Mazzarella

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