
Lo scorso 23 aprile, la Commissione europea, al termine di un ampio dialogo con le aziende interessate, ha inflitto ad Apple e Meta due sanzioni rispettivamente di 500 e 200 milioni di euro per violazione delle disposizioni previste dal Digital Markets Act ("DMA").
Il Digital Markets Act, adottato il 14 settembre 2022 ed entrato ufficialmente in vigore il 2 maggio 2023, ha come obiettivo principale la promozione e il rafforzamento del mercato unico digitale mediante l’introduzione di regole specifiche finalizzate a contrastare comportamenti abusivi che compromettono l’equità e la contendibilità del mercato. In particolare, il DMA è finalizzato al rafforzamento degli strumenti antitrust tradizionali, delineati dagli articoli 101 e 102 TFUE, nell’ambito della data economy. La disciplina si applica ai cosiddetti gatekeepers o “controllori dell’accesso” che, ai sensi dell’art. 2 del DMA, forniscono almeno un “servizio di piattaforma di base” e che, secondo l’art. 3, cumulativamente: (i) hanno un impatto significativo sul mercato interno; (ii) gestiscono piattaforme che mettono in contatto imprese e consumatori; (iii) e occupano una posizione consolidata e duratura sul mercato.
Le violazioni accertate nei confronti di Meta
In particolare, la Commissione ha rilevato la violazione, da parte di Meta, dell’art. 5, paragrafo 2, del DMA, che vieta ai gatekeepers di combinare i dati personali degli utenti del servizio di piattaforma principale pertinente con altri servizi, anche, e in particolare, ai fini della fornitura di servizi pubblicitari online in assenza di un consenso espresso e liberamente prestato da parte degli utenti.
In caso di diniego del consenso, i gatekeepers devono offrire agli utenti un’alternativa meno personalizzata, ma funzionalmente equivalente.
In tale contesto, la Commissione ha contestato a Meta l’introduzione del modello pubblicitario del “pay or consent”, risalente al novembre del 2023, tramite il quale veniva offerto, agli utenti di Facebook e Instagram collocati nel territorio dell'Unione europea, una scelta non pienamente libera né equivalente per i servizi offerti in assenza del consenso: in particolare Meta offriva agli utenti la possibilità di prestare il proprio consenso alla combinazione dei dati propri personali ai fini della fornitura di servizi pubblicitari personalizzati o, in alternativa, pagare un abbonamento mensile per un servizio senza pubblicità.
La Commissione ha rilevato la non conformità al DMA di tale modello di “pay or consent” utilizzato da Meta, stante l’impossibilità, per gli utenti, di scegliere per un modello di servizio equivalente a quello della “pubblicità personalizzata” che utilizzasse una quantità ridotta di dati personali.
In sostanza, Meta ha omesso di rendere disponibile agli utenti un’alternativa effettivamente equivalente in caso di diniego del consenso al trattamento per finalità di profilazione, limitandosi a prevedere un’opzione a pagamento come unica modalità per sottrarsi a tale trattamento, con ciò esercitando una pressione indiretta suscettibile di condizionare la libera espressione del consenso da parte dell’interessato.
Tale condotta ha inoltre determinato, di conseguenza, una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai requisiti di validità del consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, come richiamato dal DMA, secondo cui il consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile e non può ritenersi tale ove condizionato da elementi di natura economica o da un’asimmetria contrattuale.
La sanzione irrogata nei confronti di Meta si riferisce al modello adottato dalla società nel periodo compreso tra marzo 2024 - quando gli obblighi previsti dal DMA sono diventati giuridicamente vincolanti - e novembre 2024, tenendo conto, ai fini della determinazione dell’importo, sia della gravità che della durata della violazione accertata.
Sul nuovo modello introdotto da Meta a novembre 2024
A seguito di un lungo confronto con la Commissione, a partire da novembre 2024, Meta ha implementato una nuova versione del modello di pubblicità personalizzata in modalità gratuita, introducendo un’ulteriore opzione rivolta agli utenti che non prestano il proprio consenso, che sembrerebbe comportare un minore utilizzo di dati personali ai fini della visualizzazione degli annunci pubblicitari. La Commissione è attualmente impegnata nella valutazione di tale configurazione alternativa e ha avviato un ulteriore scambio con la società, richiedendo evidenze concrete circa l’effettivo impatto del nuovo modello.
Le sanzioni irrogate dalla Commissione costituiscono le prime decisioni formali di accertata violazione adottate nell’ambito del nuovo quadro normativo delineato dal Digital Markets Act e rappresentano un passaggio cruciale nell’attuazione di tale regolamento, il cui obiettivo è quello di riequilibrare le dinamiche concorrenziali e il potere di mercato esercitato dalle grandi piattaforme digitali.
Avv. Simona Lanna e Dott.ssa Alice Dal Bello