Il divieto di licenziamento nella disciplina emergenziale

Il divieto di licenziamento nella disciplina emergenziale
Per contrastare gli inevitabili licenziamenti che sarebbero derivati dall'attuale crisi causata dalla situazione pandemica, il Governo, sin dall'alba della dichiarazione dello stato di emergenza, è intervenuto con una serie di misure tese ad impedire ai datori di lavoro di licenziare il personale dipendente per motivi economici, favorendo il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Da marzo ad oggi, pertanto, si sono succeduti più interventi legislativi che hanno prorogato, sebbene talvolta con eccezioni, tale divieto di licenziamento il cui termine, ad oggi, è fissato al 31 marzo 2021.

Si riassumono qui di seguito i provvedimenti emanati in materia dall'inizio dello stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid-19.

Decreto Cura Italia

La norma prevede, quindi, il divieto di licenziamento nei seguenti casi specifici:

  1. divieto di attivazione procedura di licenziamento collettivo per 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020;
  2. sospensione delle procedure di licenziamento collettivo attivate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatta eccezione per il personale che, nell'ambito di un appalto, sia riassunto a seguito d subentro di nuovo appaltatore (previsione, quest'ultima, introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia);
  3. divieto di licenziamento per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, motivato da ragioni economiche.

 Il divieto non opera nelle seguenti ipotesi:

  1. licenziamento per motivi disciplinari;
  2. licenziamento durante o alla fine del periodo di prova;
  3. licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
  4. licenziamento per inidoneità alle mansioni;
  5. licenziamento del lavoratore domestico;
  6. licenziamento del dirigente;
  7. la risoluzione dell'apprendistato al termine del relativo periodo;
  8. licenziamento per superamento del periodo di porto.
Decreto Rilancio

In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il dl 34/2020, cd. Decreto Rilancio, interviene sull'articolo 46 del decreto Cura Italia, prorogando la sospensione dei licenziamenti per un totale di 5 mesi, fino al 17 agosto 2020 e prevedendo altresì che le procedure di licenziamento, disposte dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, possano essere revocare.

Decreto d'Agosto

In data 15 agosto 2020 è entrato in vigore il DL n. 104/2020, cd. “Decreto di Agosto il quale, tra le varie previsioni volte ad affrontare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, interviene nuovamente con riferimento alla sospensione dell'esercizio della facoltà di procedere a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo.

Rispetto al Decreto Rilancio che prevedeva tout court una semplice proroga dei termini previsti nel Decreto Cura Italia, il Decreto di Agosto ha introdotto un termine per il divieto dei licenziamenti differenti da azienda ad azienda, pur sempre nel rispetto del termine massimo del 31 dicembre 2020.

Ne deriva che la data della sospensione della facoltà di recedere dal rapporto non sarà uguale per tutti i datori di lavoro, giacché essa dovrà essere correlata alla fruizione delle ulteriori 18 settimane di trattamento di integrazione salariale o, in alternativa, ai 4 mesi di esenzione contributiva citati.

Ferme restando le esclusioni indicate con riferimento al Decreto Cura Italia, il Decreto di Agosto introduce altresì delle deroghe al divieto di licenziamento.

Decreto Ristori

Il meccanismo sopra descritto e previsto dal Decreto di Agosto, ha creato non pochi problemi interpretativi a causa della mancata previsione di una univoca e determinato dati oltre la quale sarebbe stato necessario licenziare.

Ecco perché il dl 137/2020, cd. Decreto Ristori, entrato in vigore il 29 ottobre 2020, ha ripristinato una data certa, quella del 31 gennaio 2021, entro la quale il divieto di licenziamento prosegue per i datori di lavoro, applicabile, dunque, a prescindere dall'utilizzo della cassa integrazione o dell'esonero contributivo.

Legge di bilancio 2021

Tra le novità in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali introdotte dalla Manovra c'è la proroga del divieto di licenziamento sino al 31 marzo 2021, così come della cassa integrazione Covid-19.

La Legge di Bilancio 2021 prevede, infatti, ulteriori 12 settimane di ammortizzatori sociali, da fruire entro il 31 marzo 2021, ovvero, la fruizione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che rinunciano alla cassa integrazione.

 

Avv. Francesca Frezza

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