Diritto del correntista segnalato in Centrale Rischi: richiesta di risarcimento danni per cancellazione tardiva

Diritto del correntista segnalato in Centrale Rischi: richiesta di risarcimento danni per cancellazione tardiva
Con sentenza n. 3671 depositata il 9 febbraio 2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’Istituto di credito è obbligato a risarcire il danno qualora non provveda tempestivamente alla cancellazione in Centrale rischi del nominativo del correntista rientrato in bonis.

Il caso

Una società a responsabilità limitata - già segnalata in Centrale Rischi da un Istituto di Credito come “cattivo pagatore” – sottoscrivendo ed eseguendo puntualmente un accordo di dilazione dei pagamenti con il medesimo Istituto rientrava “in bonis”.

Nell’ambito dell’accordo inter partes, era previsto che l’Istituto di Credito, una volta effettuato il pagamento dell’intero importo convenuto, avrebbe dovuto cancellare il nominativo della società dalla Centrale Rischi.

Posto che l’Istituto di Credito non aveva provveduto in tal senso, la società agiva in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti. Il Tribunale riteneva infondata la domanda di parte attrice ed anche il giudizio di appello aveva esito negativo per la medesima società.

Secondo Tribunale e Corte di Appello, in particolare, in base all’interpretazione letterale/logico/giuridica dell’accordo transattivo, la società non avrebbe avuto interesse ad ottenere la richiesta immediata di modifica della propria segnalazione alla Centrale Rischi, modifica per la quale non era previsto un termine a carico dell’Istituto di Credito. La società ricorreva per cassazione.

La Corte di Cassazione premetteva che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il precipuo strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, poi integrato dagli ulteriori criteri legali d’interpretazione, fra cui il comportamento delle parti anche dopo la conclusione del contratto, l’interpretazione funzionale che consente di accertare il significato dell’accordo sulla base della relativa causa concreta e l’interpretazione secondo buona fede.

Secondo la pronuncia in esame, l’interpretazione del contratto di transazione contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado, non rispettava detti principi, non considerando che:

  • l’oggetto del contendere verteva sul ritardo della Banca a comunicare alla Centrale Rischi che la posizione della società non era più da considerarsi in sofferenza, bensì “ristrutturata”;
  • nonostante il primo versamento di cui al contratto di transazione sottoscritto fra le parti, la banca si era limitata a far annotare esclusivamente la riduzione dell’esposizione in ragione dell’importo del versamento;
  • era stato provato l’interesse concreto della società ad ottenere la modificazione/cancellazione immediata dalla centrale rischi della posizione a sofferenza, in difetto della quale la società aveva subìto l’indiscriminata negazione di ogni accesso al credito.

La Suprema Corte accoglieva pertanto il ricorso cassando con rinvio la sentenza d’appello impugnata.

Conclusioni

La cancellazione dalla Centrale Rischi era oggetto di una transazione intervenuta fra le parti: in forza dell’adempimento, la banca avrebbe dovuto comunicare la variazione della posizione della società da “sofferenza” in “ristrutturata”, e ciò sin dal primo versamento pattuito nell’accordo.

Era difatti interesse concreto della società quello di ottenere la cancellazione immediata dalla centrale rischi della posizione a sofferenza in quanto la stessa aveva provato in giudizio che la mancata cancellazione le aveva precluso l’accesso al credito e la possibilità di operare sul mercato. Risultava acclarata pertanto l’illegittimità della condotta della banca e la sua responsabilità, per non avere segnalato, immediatamente dopo il primo versamento, la relativa annotazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno.

Avv. Michela Chinaglia

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