Diritto d’autore: il recente intervento della Corte di Giustizia Europea in materia di eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione

Diritto d’autore: il recente intervento della Corte di Giustizia Europea in materia di eccezioni al diritto esclusivo di riproduzione
La Corte di Giustizia ha chiarito se la costituzione di una persona giuridica per la gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi del compenso per copia privata possa ritenersi conforme ai principi di eccezione per copia privata di cui alla normativa europea di settore, art. 5 par. 2 lett. b) Direttiva 2001/29/CE (cd. Direttiva Infosoc) in materia di eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione delle opere protette dal diritto d’autore.
Il caso

L’8 settembre 2022, la CGUE si è pronunciata nella Causa C-263/21, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica,las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (Ametic) contro Administración del Estado (Amministrazione dello Stato spagnolo) e altri, sull’interpretazione del principio di eccezione per copia privata.

Il caso era sorto a causa della richiesta da parte di Ametic -Federazione nel settore dell’industria digitale spagnola– di annullamento del sistema di compenso per copia privata spagnolo previsto in favore dei titolari dei diritti d’autore, per la riproduzione di opere protette specificamente mediante apparecchi o strumenti tecnici non tipografici, e centralizzato in capo a persone giurdiche operanti nel settore audiovisivo.

L’Ametic citava infatti in giudizio Ventanilla Unica Digital (VUD), in quanto riteneva che lo sportello unico per la raccolta e distribuzione del prelievo per copia privata avesse poteri sproporzionati e arbitrari.

Secondo la ricostruzione dell’attrice, VUD si trovava in una situazione di conflitto di interessi in quanto autorizzata da due regi decreti a: (1) curare la raccolta e la distribuzione del prelievo sulla copia privata (il compenso che si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione di fonogrammi e videogrammi e memorie in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d’autore), e (2) organizzare le esenzioni e i rimborsi a cui alcuni utenti hanno diritto.

Le questioni pregiudiziali

La Corte Suprema spagnola sospendeva il proprio giudizio per sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni relative alla coerenza della disciplina nazionale spagnola con la Direttiva europea, e in particolare, focalizzate:

(1) sulla composizione in forma di persona giuridica dello sportello unico per le due attività sopra ricordate (raccolta e distribuzione del prelievo per copia privata nonché organizzazione di esenzioni e rimborsi) e

(2) sul conferimento a tale sportello unico del potere di interpellare coloro che richiedono il certificato di esenzione dal risarcimento per copia privata per acquisire informazioni, anche contabili, in merito alla richiesta.

La risoluzione delle questioni pregiudiziali

La Corte di Giustizia ha anzitutto ricordato che gli Stati Membri dispongono di un ampio potere discrezionale per definire i diversi elementi del sistema dell’equo compenso di cui alla Direttiva 2001/29; spetta, difatti, a questi ultimi definire i soggetti su cui spetta l’obbligo di versare tali compensi, oltre a fissarne forma, modalità ed entità.

Di conseguenza, i giudici del Lussemburgo hanno ritenuto esenzione e rimborso correttamente parte del compito generale di raccolta e distribuzione del rimborso per copia privata, aggiungendo che tale compito può essere ragionevolmente affidato solo a chi rappresenta i titolari di quegli stessi diritti oggetto della richiesta.

In relazione al secondo quesito sottopostole, la Corte ha confermato la possibilità per gli Stati Membri di consentire a tali organismi di verificare se un’esenzione o un rimborso sia giustificato, tramite la richiesta del certificato di esenzione. Questa facoltà è prevista in quanto “se, in esito a tale controllo, risulta che tali condizioni non sussistono, l’obbligo di garantire una riscossione effettiva del compenso per copia privata impone di garantire che tale persona giuridica possa calcolare e riscuotere gli importi dovuti a titolo di tale compenso, e ciò a partire dal momento in cui le condizioni per la concessione di un certificato di esenzione non erano o non sono più soddisfatte.”

I suddetti controlli non possono, tuttavia, risultare sproporzionati e devono, al contrario, basarsiesclusivamente su elementi che consentono, da un lato, di verificare che le condizioni richieste per beneficiare di un’esenzione o di un rimborso siano effettivamente soddisfatte e, dall’altro, di calcolare gli importi eventualmente dovuti a titolo di compenso per copia privata da parte di soggetti che non sono esentati, quali i fabbricanti, gli importatori o i distributori, o di soggetti che abbiano indebitamente beneficiato di un certificato di esenzione o di un rimborso.”

Inoltre, laddove gli elementi in questione siano riservati, la persona giuridica e gli organismi di gestione che vengono a conoscenza di tali elementi nell’ambito della loro funzione sono tenuti a rispettarne il carattere riservato.

E così, non potendosi presumere il danno nei confronti dei debitori solo perché l’ente gestore ha la natura di persona giuridica, la Corte ha confermato la coerenza con la Direttiva europea di un sistema che consente di verificare se un’esenzione o un rimborso sia giustificato secondo i parametri legalmente determinati; contrariamente, “l’esercizio di tali funzioni da parte di detta persona giuridica sarebbe ostacolato se il soggetto controllato potesse, invocando il segreto della sua contabilità commerciale, negare l’accesso alle informazioni contabili necessarie a tale esercizio.”

Dott.ssa Rosa Trainito

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori