La legge delega n. 134 del 2021 ha previsto, in maniera definitiva, il diritto alla deindicizzazione in capo agli imputati assolti o agli indagati a seguito dell'emissione di un decreto di archiviazione e di una sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.
Il comma 25 dell'art. 1 della L. 27 settembre 2021, n. 134 sancisce che “il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati”.
La disposizione non è immediatamente precettiva, ma si include tra i criteri di delega contenuti nell'art. 1 della Legge, cui il Governo dovrà dare attuazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge.
Il Regolamento europeo privacy 2016/679 , all'art . 17 , già prevede, in capo agli interessati, l'ottenimento, da parte del titolare del trattamento, della cancellazione dei dati personali che li riguardano, senza ingiustificato ritardo. Il considerando 65 specifica, inoltre, che “[…] l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati […].”
Fino ad oggi, però, la richiesta di deindicizzazione viene valutata, caso per caso, sulla base del bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca; quindi, al termine di un processo penale dove l'imputato si vede assolto dalle accuse, non si ha alcun provvedimento o sentenza che, da soli, costituiscono un titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione delle notizie collegate al nome e cognome dell 'indagato o imputato, in quanto risulterebbe necessario, successivamente, agire nella sede più opportuna per ottenere tale risultato.
In attuazione della Legge delega, invece, decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere e sentenza di assoluzione diventeranno titoli per l'automatico riconoscimento del diritto all'oblio e per poter ingiungere, quindi, l'insindacabile richiesta di deindicizzazione al motore di ricerca.