Diritto alla privacy e pubblicazione di foto scattate a personaggi noti contro la propria volontà: si rischiano condanne pesanti

Diritto alla privacy e pubblicazione di foto scattate a personaggi noti contro la propria volontà: si rischiano condanne pesanti
La Cassazione si è pronunciata in merito e ha ritenuto astrattamente fondato la richiesta di risarcimento avanzato da un noto attore, vittima di scatti impropri.

La vicenda risale al lontano 2009, quando il celebre attore statunitense George Clooney è stato fotografato in atteggiamenti intimi con la sua compagna di allora, Elisabetta Canalis, nel parco della sua villa privata nei pressi del lago di Como.

Nel luglio del 2010 l'attore ha citato in giudizio, presso il Tribunale di Milano, il gruppo editoriale titolare di un noto periodico (che ha pubblicato le foto incriminate) ed il suo direttore, per violazione della normativa privacy (d. lgs. n. . . 196/2003) e degli artt. 614 e 615-bis, comma 1 e 2, del codice penale allegando una richiesta di risarcimento di 4 milioni di euro.

Le decisioni discordanti del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano

Con la sentenza n. 14065/2013, il Tribunale di Milano ha accertato la violazione dei diritti dell'istante condannando in solido l'editore e il direttore ad un risarcimento pari a 300 mila euro, al pagamento delle spese processuali e legali e alla pubblicazione della sentenza stessa sul periodico con “ caratteri di stampa doppi rispetto a quelli usati per gli articoli ”.

A seguito del ricorso presentato dai convenuti soccombenti, la Corte d'Appello di Milano – con la sentenza n. 671/2016 – ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, riducendo l'importo del risarcimento a 40 mila euro e disponendo la compensazione delle spese legali e processuali.

I giudici del secondo grado hanno, sì, accertato la violazione del diritto alla riservatezza , ma hanno reputato eccessiva la quantificazione dell'importo del danno operata dal Tribunale di Milano. Invero, secondo i giudici della Corte d'Appello, negando il consenso per la pubblicazione delle foto della propria vita privata, l'attore avrebbe negato la possibilità dello sfruttamento economico di tali immagini, non rendendo configurabile un danno patrimoniale. Tali le ragioni giustificatrici della rimodulazione del quanto risorcibile.

La Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello.

L'ordinanza n. 17217/21 della Corte di Cassazione

L'attore ha successivamente presentato ricorso per Cassazione sostenendo che alla pubblicazione, senza consenso, di immagini personali relative ad un attore di fama internazionale che non ha mai venduto immagini personali, [..] deve essere attribuito un valore perlomeno corrispondente ai milioni di euro del loro valore ”.

La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 17217/21 dello scorso 16 giugno, ha ritenuto fondate le motivazioni allegate dal famoso ricorrente. In particolare, ha riconosciuto che dall'espressa volontà sempre manifestata dall'attore di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, non pagarebbe la rinuncia del proprio diritto all'immagine . Tale diritto può, dunque, essere esercitato anche mediante la facoltà, protratta nel tempo necessario, di non pubblicare dati personali (quali, per l'appunto, la propria immagine), ma ciò non impedisce che si possa giungere ad una quantificazione commisurata all' ipotetico valore che l'immagine avrebbe, se, come lecito, il titolare decidesse di sfruttarla.

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima la decisione della Corte d'Appello di Milano nella parte in cui ha erroneamente negato al ricorrente il risarcimento dei danni subiti per illecita pubblicazione dell'immagine altrui. Ha inoltre disposto il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Milano, in composizione diversa, per il riesame del merito della controversia e la conseguente rideterminazione dell'importo del risarcimento dei danni subiti da George Clooney in osservanza dei principi di diritto esposti dalla Corte anche in altre sentenze precedenti su casi analoghi.

 

Avv. Flaviano Sanzari

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