Diritti relativi ai progetti di lavori di ingegneria: necessaria la natura originale dell’opera per rivedicarne la titolarità

Diritti relativi ai progetti di lavori di ingegneria: necessaria la natura originale dell’opera per rivedicarne la titolarità
Con ordinanza n. 21564/2021 del 27 luglio 2021 , la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito che le creazioni di carattere tecnico-scientifico, quali i progetti di lavori di ingegneria, sono suscettibili di formare oggetto dei diritti tutelati dall'art. 99 LA (e così del diritto al compenso e il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e dei disegni) a patto che comportino la soluzione originale di problemi tecnici. In particolare la Corte ha ritenuto che l'inventore di un gioco per pronostici, che non concreti la soluzione originale di un problema tecnico, in quanto basato su un'applicazione di calcolo di combinazioni matematiche già note nell'ambito dei concorsi relativi a competizioni sportive , non può rivendicare detti diritti.
Il caso in esame

La vicenda trae origine dal presunto plagio di un concorso a pronostici ideato nel 1999.

Entrambi i giudici dei primi due gradi di giudizio hanno negato il riconoscimento dei diritti di cui all'art. 99 LA, sostenendo che il gioco in esame non possedesse alcuna originalità. In particolare, assimilando l'invenzione dello schema a pronostici a una creazione di carattere tecnico, i giudici hanno concordamente ritenuto che lo stesso non comportasse alcuna soluzione originale di problemi, in quanto realizzato con tecniche simili a quelle già note.

La normativa di riferimento

Ai sensi dell'art. 99 LA, il progettista di un'opera di carattere tecnico-scientifico può diventare titolare dei cd diritti relativi (ie diritto al compenso e diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni) a patto che il progetto costituisca una “ soluzione originale di problemi tecnici ” . A tal fine, il progetto deve presentare caratteristiche tali da comportare l'applicazione di regole tecniche nuove e sperimentate a problemi già noti, oppure l'applicazione di regole già note a settori nuovi, con conseguente estensione di conoscenze tecnologiche.

L'interpretazione della Corte

Ponendosi nel solco di precedenti giurisprudenziali, a mente dei quali l'art. 99 LA può esse applicata ai relativi ai concorsi a pronostici, la Corte ha ribadito che i diritti previsti da detta norma non spettano all'inventore di un gioco per pronostici simili a concorsi già noti, in cui mutano semplicemente gli eventi da pronosticare oi relativi simboli o la schedina di gioco. Ciò in quanto un'applicazione di mero calcolo di combinazioni matematiche già note rispetto a concorsi a pronostici in competizioni sportive non costituisce, di per sé, “ soluzione originale di problemi tecnici ”.

Conclusioni

Un gioco per pronostici implicante uno schema tecnico analogo a quello già in uso nell'ambito degli eventi sportivi deve essere considerato avulso dall'ambito dell'art. 99 LA. in quanto privo del carattere dell'effettiva originalità del contenuto tecnico-scientifico espresso mediante il progetto.

Avv. Alessandro La Rosa

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