La Cassazione sui limiti alla diffusione dei dati personali di dipendenti comunali

La Cassazione sui limiti alla diffusione dei dati personali di dipendenti comunali
Legittima la sanzione irrogata dal Garante a un Comune per aver pubblicato sull'albo pretorio on line per oltre un anno una determinanziale dirigenziale contenete dati personali di un dipendente.

Con l' ordinanza numero 18292 del 3 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'ostensione da parte di un comune dei dati personali (non sensibili) di un dipendente, mediante pubblicazione sull'albo pretorio di una determinazione dirigenziale per un periodo superiore a 15 giorni, viola il codice della privacy.

Nel caso di specie il Comune aveva mantenuto visibilità per oltre un anno sul proprio albo pretorio on line una determinazione dirigenziale dalle quali risultavano dati quali il nome e il cognome del dipendente e l'esistenza di un contenzioso con il Comune (determinazione di nomina del difensore dell'amministrazione, con relativo impegno di spesa), ma anche lo stato di famiglia, nonché la circostanza che vivesse da solo, che avesse avanzato una domanda di rateizzazione del debito e che tale istanza fosse stata rigettata.

Il Garante per la protezione dei dati personali ritenendo illegittima la diffusione dei dati personali di un dipendente comunale per un periodo superiore di quindici giorni stabilità come periodo necessario di pubblicazione delle deliberazioni comunali nell'albo pretorio ex art. 124 del Tuel, ha sanzionato l'ente locale. In particolare, secondo l'Autorità le predette informazioni, in quanto non afferenti all'assetto organizzativo degli uffici e pertanto non riconducibili alle strette esigenze di trasparenza amministrativa, avrebbero dovuto essere archiviate e celate immediatamente dopo la scadenza del termine minimo di quindici giorni.

Secondo gli ermellini, dunque, decorso il termine minimo di pubblicazione obbligatoria sull'albo pretorio delle determinazioni del Comune, gli atti amministrativi contenenti dati personali (praticamente tutti) devono essere cancellati e resi non più accessibili.

 

Avv. Ginevra Proia
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