
Con l’ordinanza n. 29090 del 12 novembre 2024 la Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento al regime probatorio disciplinante l’accertamento del credito bancario da saldo negativo del conto corrente, nell’ambito della liquidazione giudiziale aperta a carico del correntista.
Secondo la Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo della liquidazione giudiziale, la domanda presentata dalla banca per l’ammissione del credito da saldo negativo del conto corrente non può essere respinta “in ragione esclusivamente della mancata produzione […] degli estratti conto per l’intera durata del rapporto di conto corrente”.
La produzione degli estratti conto integrali relativi all’intera durata del rapporto bancario (id est, dalla data di apertura del conto corrente fino alla declaratoria dell’apertura della liquidazione giudiziale), è finalizzata a consentire la ricostruzione delle movimentazioni di dare e avere al fine della quantificazione del debito del correntista.
Nell’ipotesi di mancata produzione degli estratti conto il Giudice delegato alla verifica dello stato passivo è tenuto a procedere all’accertamento del dare e avere attraverso tutti i mezzi di prova, anche atipici, disponibili, quali, a titolo esemplificativo, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni e le risultanze delle scritture contabili.
Nell’ipotesi, invece, di incompleta produzione degli estratti conto il Giudice delegato può ricorrere all’applicazione del criterio dell’azzeramento del saldo (anche detto criterio del saldo zero), il quale prevede l’espunzione del saldo negativo risultante in apertura del primo estratto disponibile: in virtù di tale criterio “è possibile assumere, quale dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il saldo zero (vale a dire considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti): (e solo) in mancanza di tali dati, la domanda proposta dalla banca, per il mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sulla stessa, dev’essere, di conseguenza, respinta”.