Corte di Giustizia UE (causa C-572/17): il solo stoccaggio di merci contraffatte è di per sé un atto di contraffazione?

Corte di Giustizia UE (causa C-572/17): il solo stoccaggio di merci contraffatte è di per sé un atto di contraffazione?
Con provvedimento del 19 dicembre u.s., la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 4, par. 1, della Direttiva 2001/29/CE (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società̀ dell’informazione) che, come è noto, riconosce in capo agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie delle loro opere.

La decisione muove dalla domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, presentata dalla Corte Suprema svedese nei confronti dell’Imran Syed per contraffazione di marchi e violazione del diritto d’autore relativo alle opere letterarie e artistiche ai sensi della legge 1960:729, che recepisce la richiamata direttiva 2001/29 nel diritto svedese. In particolare, nel caso di specie, il Sig. Syed gestiva un negozio al dettaglio di vendita di abiti e accessori decorati con motivi richiamanti la musica rock. Attestato che la vendita di alcune merci violava marchi e diritti d’autore dei denuncianti, dinanzi la Corte Suprema svedese, il PM chiedeva per il titolare dei negozi la condanna per tutte le merci, comprese quelle stoccate nei magazzini. La difesa del Syed lamentava che per una tale violazione fosse indispensabile una condotta pro-attiva nei confronti del pubblico, finalizzata alla vendita di ogni specifico prodotto; circostanza che, nel caso dell’acquisto e immagazzinamento di merci, non poteva ritenersi esistente.

La Corte svedese, rilevato che né la direttiva richiamata né la legge 1960/729 vietano espressamente lo stoccaggio di merci lesive di diritti d’autore ai fini della loro messa in vendita, sospendeva il procedimento e rimetteva tale questione alla CGUE. Un atto preparatorio alla vendita di un prodotto può costituire una violazione del diritto di distribuzione purché, in ogni caso, sia dimostrato che le merci fossero effettivamente destinate ad essere distribuite al pubblico in uno Stato membro nel quale l’opera è protetta, senza l’autorizzazione dell’autore.

Questo il principio espresso dalla Corte europea, la quale ha altresì rilevato che l’identità tra le merci in stock e quelle vendute nel negozio costituisce solo un indizio per dimostrare che le merci stoccate siano anch’esse destinate ad essere vendute. Infatti, una parte o la totalità delle merci stoccate ben potrebbe essere destinata alla vendita in uno Stato membro diverso da quello nel quale l’opera apposta su tali merci è protetta. Rimettendo al giudice nazionale la valutazione circa la destinazione delle merci stoccate identiche a quelle vendute nel negozio, la Corte UE ha così concluso: “occorre procedere ad una analisi complessiva di diversi fattori, tra cui la distanza tra il luogo di stoccaggio e il luogo di vendita, che, sebbene possa costituire un indizio per dimostrare che le merci in questione sono destinate ad essere vendute in tale luogo, detto indizio non può, di per sé, essere determinante”.

Avv. Alessandro La Rosa

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