Avv. Vincenzo Colarocco
Il 29 luglio 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una importante sentenza in materia di data protection.
Con tale pronuncia, la Corte ha stabilito che il gestore di un sito Internet che scelga di inserire il pulsante “Like” fornito dalla piattaforma Facebook per consentire all’utente di esprimere il proprio gradimento in relazione ai prodotti proposti, può essere ritenuto congiuntamente responsabile con il social network della raccolta e della trasmissione dei dati personali dei visitatori a tale piattaforma.
La Corte si è pronunciata sulla vicenda che ha coinvolto la Fashion ID, impresa tedesca di abbigliamento di moda online, e la Verbraucherzentrale NRW, associazione tedesca di pubblica utilità per la tutela degli interessi dei consumatori. L’associazione in questione ha rilevato come la Fashion ID avrebbe trasmesso a Facebook Ireland i dati personali dei visitatori del proprio sito web senza il loro consenso ed in violazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni sulla protezione dei dati personali.
La Verbraucherzentrale NRW ha quindi proposto dinanzi al Landgericht Düsseldorf (tribunale regionale di Düsseldorf, Germania) un'ingiunzione contro la Fashion ID per porre fine a tale pratica.
La questione è giunta fino alla Corte lussemburghese, stante la decisione del Tribunale regionale superiore di Düsseldorf di sospendere il procedimento e di sottoporre alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali:
- se la legittimazione attiva[1] ad agire per far valere i diritti degli interessati coinvolti nel trattamento spetti anche alle associazioni di categoria, e dunque alla Verbraucherzentrale NRW, associazione tedesca di pubblica utilità per la tutela degli interessi dei consumatori che ha dato inizio alla vertenza;
- in caso di soluzione negativa della prima questione, se possa considerarsi “titolare del trattamento” un soggetto che, inserendo nel proprio sito web un codice di programma che consente al browser dell'utente di trasmettere dati personali a terzi, non può avere alcuna influenza su tale trattamento di dati[2];
- se, in simili ipotesi, possa essere preso in considerazione l’interesse all’inserimento di contenuti di terzi o nell’interesse di terzi;[3]
- in tale scenario, quale sia il soggetto tenuto alla raccolta del consenso al trattamento dei dati, nonché obbligato a rendere l’informativa.[4]
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