E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 il testo del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Decreto correttivo ter al Codice della crisi).
Il Decreto correttivo ter è finalizzato alla risoluzione delle criticità emerse in sede interpretativo- applicativa e delle problematiche rinvenienti dal coordinamento tra gli istituti e le singole disposizioni, nell’ottica di garantire la complessiva efficienza del sistema approntato dal Codice per la gestione delle crisi aziendali.
Il medesimo Decreto - che si applica alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché ai procedimenti instaurati o aperti successivamente - si pone, in particolare, l’obiettivo di agevolare l’emersione anticipata dello stato di crisi, al fine di porvi tempestivo rimedio, incentivando l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi ed evitandone al contempo l’utilizzo abusivo.
Significativa, a tal riguardo (e dunque in linea con la finalità di rendere più facile il ricorso leale a procedure alternative alla liquidazione giudiziale) è la possibilità di ottenere una proroga del termine per l’ostensione della proposta unitamente all’intero corredo informativo e documentale (anche ove penda istanza di liquidazione giudiziale essendo stato eliminato il pregresso divieto) e del contestuale deposito di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza che, pertanto, dovrà essere redatto in modo conforme allo strumento prescelto.
Sempre in tema di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, è stata estesa alla liquidazione controllata la regola che consente l’apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell’attività ed è stata introdotta una deroga al limite annuale per l’imprenditore individuale, al fine di agevolarne l’esdebitazione.
Quanto ai debiti tributari e contributivi, il correttivo interviene mediante una serie di disposizioni relative alla c.d. transazione fiscale ed all’omologazione forzosa.
Nella composizione negoziata, l’accordo con il debitore pubblico è divenuto possibile mediante una proposta transattiva che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. L’istituto è esteso espressamente ai debiti erariali, ma restano esclusi i debiti previdenziali ed assicurativi.
In sintesi, le altre principali modifiche riguardano la composizione negoziata delle crisi, l’accesso alla liquidazione controllata; il contenuto minimo del piano attestato di risanamento; il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO); le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e il concordato minore; il concordato preventivo; la liquidazione giudiziale; il concordato nell’ambito della liquidazione giudiziale.