Avv. Vincenzo Colarocco
Di recente la sentenza C-673/17 della Corte di Giustizia UE ha definito ulteriormente i requisiti del consenso, nello specifico per quel che riguarda l’installazione di cookie, sia a norma del GDPR che della Direttiva 95/46/CE.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto inammissibile la pratica di richiedere il consenso degli utenti all’uso dei cookie tramite caselle di spunta preselezionate in quanto contraria al GDPR ed ha al contempo aggiunto che l’utente debba essere sempre informato sulla durata di conservazione dei cookie poiché il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie vanno annoverati tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all’utente.
Il caso specifico riguarda la società Planet49, attiva nel settore dei giochi online che, secondo l'accusa dei consumatori tedeschi, aggirava il sistema di raccolta del consenso attivo previsto dalla normativa: la società aveva predisposto una casella di spunta preselezionata per l’installazione di cookie. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca) ha sollevato una questione interpretativa dinnanzi alla Corte di giustizia sul diritto dell’Unione in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, perché specificasse quali informazioni debbano essere fornite all’utente riguardo l’uso dei cookie. Sul punto la Corte ha stabilito che “Il requisito della manifestazione della volontà della persona interessata evoca un comportamento attivo e uno passivo, il consenso espresso tramite una casella di spunta preselezionata non implica un comportamento attivo da parte dell’utente di un sito internet, solo un comportamento attivo da parte di detta persona al fine di manifestare il proprio consenso è idoneo a soddisfare tale requisito” ed ha aggiunto che il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle non configurano una manifestazione del consenso.
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