Il contratto quadro è valido anche se firmato solo dalla banca

Il contratto quadro è valido anche se firmato solo dalla banca
Una nuova pronuncia in ordine alla nullità o meno, ex art. 23 TUF, del contratto quadro (ovvero del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento) sottoscritto dal solo investitore ed alla revoca della proposta di conclusione del contratto quadro da parte dell’investitore.

La nullità di cui all’art. 23 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, prevista in caso di inosservanza della forma scritta del contratto quadro, è volta a tutelare in via principale l’interesse dell’investitore, sicché non è invocabile la declaratoria di nullità richiesta sul presupposto, ritenuto indispensabile, che la volontà contrattuale di entrambi i contraenti sia estrinsecata per iscritto e contestualmente. Ciò in quanto tale principio non è ricavabile dalla funzione essenziale della disciplina normativa, tutta imperniata sulla tutela che la forma scritta è in grado di assicurare ad una sola delle parti, alla quale riserva la esclusiva legittimazione ad agire.

Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1938 del 12.9.2017.

In primo luogo la Corte ha osservato, in ordine alla tesi dell’investitore di aver revocato la proposta di conclusione del contratto quadro, che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado non era stata espressa l’intenzione di revocare la proposta e che essa non poteva essere ravvisata neppure per implicito, perché i ricorrenti (eredi dell’investitore) avevano sostenuto tout court la mancanza del contratto quadro. Inoltre, la Corte ha escluso che la revoca possa derivare dalla mera affermazione da parte dell’investitore della nullità per la opinata mancanza del contratto quadro, non potendosi inferire da tale circostanza in maniera inequivoca la revoca della proposta, viepiù in quanto detta revoca non è avvenuta neppure dopo la produzione del contratto quadro da parte della banca, perché allora l’investitore ha predicato la nullità per difetto della doppia firma.

Ciò premesso, il Collegio veneziano ha affrontato il tema della necessità o meno che il contratto quadro sia sottoscritto sia dall’investitore sia dall’intermediario finanziario, rilevando che la Corte di Cassazione, pur in presenza di un orientamento favorevole alla nullità del contratto quadro per carenza di sottoscrizione da parte della banca (Cass. Civ., n. 5919/16; Id.7068/16; Id. 10331/2016; Id. 8396/2016; Id.8395/2016), aveva ritenuto che la questione meritasse ulteriore disamina rilevando come “la predisposizione del contratto ad opera dell’intermediario e la teorica delle c.d. formalità di protezione possano indurre ad ulteriori riflessioni sul punto” (Cass. Civ. n. 10331/2016).

La Corte d’Appello di Venezia ha poi richiamato la sentenza n. 10447/2017 della Corte di Cassazione, che ha proposto la rimessione alle Sezioni Unite della questione se, a norma dell'art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, il requisito della forma scritta del contratto d’investimento esiga, accanto a quella dell'investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell'intermediario, evidenziando e facendo propria la seguente motivazione: “nei casi ove la legittimazione ad agire per la declaratoria di nullità del negozio è circoscritta a una parte soltanto, deve conseguentemente ritenersi che la forma prevista non sia un requisito indefettibile della manifestazione della volontà contrattuale dettato da preminenti esigenze d’indole pubblicistica (…). La imposizione della forma stabilita dall'art. 23 TUF, oppure ex art. 127 t.u.b. ovvero anche ex art. 36 codice consumo, trova la propria ragion d’essere e, al tempo stesso, il proprio confine ultimo nella protezione di quella parte che il legislatore ha valutato come bisognosa di tutela in ragione della sua posizione di soggetto non qualificato, non professionista, privo di particolari cognizioni tecniche, a fronte di una controparte professionalmente dedita allo svolgimento di attività tecniche che necessitano di peculiari conoscenze e informazioni. L'interesse generale e superindividuale, la cui presenza non può essere esclusa anche in tali fattispecie, è comunque protetto solo in via indiretta e passa attraverso il vaglio della parte unica legittimata (…). Essendo questa la funzione che gli articoli 23 t.u.f. o 127 TUB intendono assicurare attraverso la previsione di forma, è agevole individuarne anche il concreto ambito di operatività. Nel caso in esame la declaratoria di nullità è invocata sul presupposto, ritenuto indispensabile, che la volontà contrattuale di entrambi i contraenti sia estrinsecata per iscritto e contestualmente mentre tale principio non è ricavabile dalla funzione essenziale della disciplina normativa, tutta imperniata sulla tutela che la forma scritta è in grado di assicurare ad una sola delle parti (alla quale riserva la esclusiva legittimazione ad agire)”.

Avv. Daniele Franzini

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