Contratto di mutuo e onere della prova

Contratto di mutuo e onere della prova
“L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, cc tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. II, 8 ottobre 2021, con ordinanza n. 27372.
Il contratto di mutuo

A differenza della maggior parte dei contratti, che si concludono con il semplice consenso, il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della res mutuata al mutuatario che è tenuto, nel tempo, alla restituzione dell'importo concesso . L'inadempimento del mutuatario determina la risoluzione del contratto e il conseguente diritto del mutuante alla restituzione dell'intero indebito residuo.

Onere della prova

In caso di contestazione su un contratto di mutuo, l'onere della prova grava sul mutuante, il quale è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma finanche la prova dell'esistenza e della validità del contratto di mutuo in forza del quale è stato erogato un determinato importo. Invero, come stabilito dalla pronuncia in commento, ove il convenuto contesti il titolo posto a fondamento della pretesa, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, mediante la produzione del contratto.

Conclusioni

La datio di una somma di denaro non vale, dunque, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, pur ammettendone la ricezione, il convenuto ne deduca una diversa ragione. Rimane, pertanto, fermo l'onere a carico dell'attore di provare non solo la consegna del denaro ma anche la natura del titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione.

 

Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori