Conto corrente e diritto al rendiconto

Conto corrente e diritto al rendiconto

Il titolare di un conto corrente ha sempre diritto ad ottenere dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria ed attraverso qualunque mezzo idoneo, compreso l’ordine di esibizione.

Il cliente per esercitare tale diritto, deve fornire la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione ex artt. 210 c.p.c. e 119 TUB, in quanto la legge concede una facoltà che non è soggetta a restrizioni. Pertanto, l’intermediario ha un dovere di protezione nei confronti del cliente, consistente nel fornire supporti documentali alla propria clientela. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31650 del 4.12.2019.

Avv. Daniele Franzini

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