Conto corrente con apertura di credito - Onere della prova

Conto corrente con apertura di credito - Onere della prova

Soltanto attraverso gli estratti conto è possibile ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti; in loro assenza deve ritenersi, in quanto alla stregua di qualsiasi soggetto che pretenda di vantare un credito, la Banca, trattandosi di un credito costituito dal saldo delle partite dare/avere tra le parti, dovrà indicare le annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti, comprese quelle per interessi commissione e così via.

Detta regola vale anche per i fideiussori quando il contratto di garanzia stipulato non contenga la clausola di rinuncia alle eccezioni ai sensi dell'art. 1945 c.c.. Lo ha stabilito il Tribunale Pescara con sentenza del 22 Agosto 2018.

Avv. Daniele Franzini

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