Comunicazione dei titolari effettivi: le fiduciarie sono davvero esentate?

Comunicazione dei titolari effettivi: le fiduciarie sono davvero esentate?
Con l’avvicinarsi della scadenza dell’11 dicembre 2023, (data entro la quale le società, i trust e gli istituti affini dovranno comunicare alle camere di commercio i nominativi dei titolari effettivi) di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo, la Assofiduciaria, con un comunicato del 31 ottobre 2023, ritiene che l’istituto del mandato fiduciario non sia interessato dagli obblighi di comunicazione previsti dal decreto 29 settembre 2023 emesso dal Ministero delle imprese e del made in Italy titolato “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva pubblicato nella GU n.236 del 9-10-2023".

Criteri di interpretazione

Il ragionamento sotteso all’esenzione della comunicazione da parte delle fiduciarie nasce da un’interpretazione del dato legislativo ove l’obbligo in questione riguarderebbe solo i trust che comportano il trasferimento della titolarità effettiva dei beni al fiduciario, mentre non riguarda quelli che legittimano il solo esercizio dei poteri di amministrazione, tipico della fiducia di stampo romanistico.

Assofiduciaria, attraverso la voce del suo presidente Fabio Marchetti ha dichiarato infatti che "Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il ‘classico' mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust."

A parere di scrive, Trustee professionista, seppure si ritenga condivisibile la necessità di tutelare la segretezza dei conferenti il mandato fiduciario così come la non opportunità di disvelare, sempre e comunque, i nomi dei beneficiari effettivi dei Trust in generale, non si condivide l’approccio in questione. Seppur la differenza sostanziale tra un conferimento in Trust ed un mandato fiduciario risiede, nel primo caso, nell’effettivo spossessamento del bene con poteri gestori pressochè esclusivi al Trustee, le motivazioni che spingono un soggetto a conferire un mandato fiduciario di tipo civilistico sono molte volte le medesime: esigenze di tutela e segretezza del nominativo del conferente mandato e intestazione formale dei beni in primis. Ciò premesso, se il Trustee avrà l’obbligo di comunicare tutti i titolari effettivi, ovvero Settlor, Trustee, Guardians, Protectors non si comprende per quale motivazione di legge, il fiduciario dovrebbe essere escluso da tale obbligo, soprattutto tenendo conto che la normativa citata nell’epigrafe ha funzione di lotta al riciclaggio e trasparenza, funzione che sarebbe di fatto frustrata dall’omessa comunicazione.

Si deve precisare che la CGUE, interpellata dal Tribunale circoscrizionale del Lussemburgo, non ha avuto alcun dubbio nel censurare la quinta direttiva (da cui la normativa di dettaglio italiano) nella parte in cui obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso al “pubblico” (in quanto il diritto di quest'ultimo ad accedere alle informazioni su persone fisiche identificate confligge, infatti, con il diritto fondamentale al rispetto della vita privata, garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), ma è altrettanto vero che le stesse fiduciarie del Lussemburgo (di certo non note per la agevole disclosure dei nominativi dei propri clienti) hanno già ottemperato all’obbligo di comunicazione al “Register of fiducies and trusts”.

Considerazioni

Con ogni probabilità il registro dei titolari effettivi in Italia avrà un percorso nuovamente accidentato (dopo il primo stop imposto dalla Corte di Giustizia di cui sopra) in quanto le esigenze di tutela della vita privata confliggono drammaticamente con le esigenze di lotta al riciclaggio. Si consideri però che l’autorità giudiziaria in Italia ha sempre avuto libero accesso a qualsivoglia dato sui titolari effettivi e le asserite esigenze di lotta all’antiriciclaggio non possono compromettere il diritto di milioni di cittadini che con il riciclaggio non hanno nulla a che fare. Vero è che l’accesso agli atti da parte del “pubblico” potrà essere ostacolato dai contro interessati (al pari dell’accesso agli atti amministrativi), ma il rischio di compromettere rapporti societari, familiari, successori ecc. risulta troppo alto per non essere valutato con attenzione. 

Si presume che all’irrogazione delle prime sanzioni per omessa comunicazione, oppure ai primi dinieghi di accesso ai dati da parte di terzi, scatteranno le giuste impugnazioni della normativa per le motivazioni sopra riportate.

Avv. Michele Baroc

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