Registro delle imprese: obbligo di comunicazione dei titolari effettivi entro l’11 dicembre 2023

Registro delle imprese: obbligo di comunicazione dei titolari effettivi entro l’11 dicembre 2023
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 il provvedimento Ministeriale che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e istituti giuridici affini. Una vera e propria rivoluzione copernicana che andrà ad impattare notevolmente sugli assetti di società ed enti obbligati alla suddetta comunicazione.

La scadenza per la trasmissione delle domande è prevista per il giorno 11 dicembre 2023. L’omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’art. 2630 c.c. nelle modalità che vedremo infra. Si evidenzia che la comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese è resa mediante autodichiarazione da parte del soggetto obbligato per cui trovano anche applicazione le norme penali e quelle dettate dalle leggi speciali in materia per le dichiarazioni mendaci.

Titolarità effettiva

Il concetto di "titolare effettivo" si riferisce alla persona fisica che, direttamente o indirettamente, possiede o controlla una società o una persona giuridica in generale (tra cui Trust, fondazioni e fiduciarie). L'obiettivo principale della comunicazione dei titolari effettivi è aumentare la trasparenza e prevenire l'utilizzo delle società o delle persone giuridiche a fini illeciti.

Secondo il legislatore nazionale, il “titolare effettivo” è così individuato dall’art. 20 comma 1 del cd. decreto antiriciclaggio (d. lgs n. 231/2007): “Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”. I commi successivi dell’art. 20 forniscono i criteri da seguire per compiere questa individuazione. Lo stesso decreto (v. art. 21 commi 1 e 3) obbliga pertanto:

  1. le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese;
  2. le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000;
  3. i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.

Per esemplificare, Ai sensi dall’art. 1 comma 2 lett. f), saranno obbligati a comunicare la propria titolarità effettiva, i seguenti soggetti (anche se costituiti in forma consortile) ovvero:

  • le società per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società cooperative.
  • associazioni (…) fondazioni e (…) altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (2) (art. 1 comma 2 lett. r) del Decreto) ‘residenti’ o meno in Italia
  • gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma 5-bis, del decreto antiriciclaggio.

Modalità di iscrizione

Si precisa che l’omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’art. 2630 c.c., con sanzioni pecuniarie che arrivano fino ad euro 344 per comunicazioni avvenute entro i 30 giorni dalla nascita dell’obbligo (i.e. per società già esistenti entro il 12 gennaio 2024) fino ad arrivare a sanzioni di 1032,00 euro per comunicazioni avvenute tardivamente alla CCIAA oltre i suddetti 30 giorni.

In Italia la comunicazione in questione avviene, come predetto, tramite l’iscrizione in un registro detenuto dalle camere di commercio competenti dove i soggetti onerati dovranno comunicare telematicamente tutti i dati in questione.

In particolare, la distinta e l’autodichiarazione sui dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere sottoscritte con firma digitale esclusivamente dal soggetto tenuto alla comunicazione e non potranno essere utilizzate modalità di trasmissione alternative a cura di professionista incaricato o di soggetto delegato tramite il “modello di procura speciale”.

Avv. Michele Baroc

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