Con Decreto Dirigenziale del 21 marzo 2023 il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, ad integrazione del Decreto pubblicato in data 28 settembre 2021, ha aggiornato la normativa sulla composizione negoziata della crisi d’impresa.
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza introdotto con d. lgs. n. 14 del 2019, entrato in vigore il 15 luglio 2022, è stato recentemente modificato dal d. lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022, al fine di recepire i contenuti della Direttiva Insolvency (2019/1023) e del Decreto Legge n. 118/2021.
La principale novità è costituita dall’introduzione del nuovo strumento della composizione negoziata, previsto dagli artt. 12 - 25 quinquies del citato decreto.
Si tratta di un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà ed è finalizzato al loro risanamento, fornendo loro assistenza diretta con lo scopo principale di fronteggiare tempestivamente la crisi economica.
Tale strumento consente all’imprenditore di chiedere, con l’istanza di avvio della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa o anche successivamente, l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio.
Gli aggiornamenti
Il documento è suddiviso in sei sezioni:
- Test pratico. A mezzo di tale strumento, l’imprenditore valuta in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Il test, infatti, consente di misurare il grado di difficoltà del percorso che l’imprenditore dovrà affrontare per il risanamento.
- Check-list(lista di controllo). L’imprenditore per accedere alla procedura di composizione negoziata deve redigere e presentare un progetto di piano di risanamento nonché un piano finanziario per i successivi sei mesi. La check-list, infine, servirà all’esperto per valutare la coerenza del piano.
- Formazione degli esperti. Questa sezione contiene le linee guida per una formazione unitaria di tutte le categorie professionali. Nello specifico indica i temi che dovranno essere oggetto della formazione specifica degli esperti a qualunque categoria gli stessi appartengano.
- Piattaforma. La piattaforma è rappresentata da un portale internet che rende disponibili due aree principali, una pubblica e una riservata agli utenti autorizzati. L’utilizzo della piattaforma è consentito al legale rappresentante dell’impresa, all’esperto e agli altri soggetti che sottoscrivono documenti dotati di dispositivi per la firma digitale.
- Scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto. Essa è resa disponibile dalle camere di commercio che la mettono a disposizione dei professionisti tramite uno specifico supporto informatico. La compilazione della scheda sintetica è a cura del singolo professionista dopo il compimento delle verifiche, demandate all’Ordine professionale e la comunicazione del suo nominativo.