In data 28 settembre 2024 è entrato in vigore il Decreto correttivo ter, il quale ha modificato il regime degli obblighi di segnalazione e comunicazione posti dal Codice della crisi d’impresa a carico degli organi societari, nonché precisato la natura degli eventi modificativi degli affidamenti idonei a far scattare gli obblighi di comunicazione esistenti a carico delle banche e degli intermediari finanziari. Le modifiche si applicano anche alle procedure già pendenti alla detta data.
Il Codice della crisi d’impresa (cfr. d.lgs. n. 14/2019) ha introdotto precisi obblighi di segnalazione o di comunicazione a carico di determinati soggetti, individuati in base al particolare ruolo svolto, funzionali alla tempestiva rilevazione di una situazione di crisi, nella prospettiva di consentire all’imprenditore la gestione della stessa con l’obiettivo di un suo superamento.
Per quanto attiene all’ambito strettamente societario il Codice della crisi d’impresa ha posto a carico dell’organo di controllo l’obbligo di segnalare, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente, a sua volta finalizzata all’accesso alla composizione negoziata, procedura - quest’ultima - prevista dal Codice per la soluzione della crisi d’impresa; con la segnalazione deve essere fissato un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire all’organo di controllo in ordine alle iniziative intraprese (cfr. art. 25-octies).
Per quanto attiene, invece, ai rapporti finanziari intercorrenti tra la società ed eventuali banche e/o intermediari finanziari il Codice ha posto a carico di questi soggetti uno specifico obbligo di comunicazione riferito agli affidamenti e ai relativi eventi modificativi (cfr. art. 25-decies c.c.i.). Con il recente Decreto correttivo ter (cfr. d.lgs. n. 136/2024) il legislatore è intervenuto sul regime degli obblighi di segnalazione e comunicazione: ha ampliato l’ambito di applicazione dell’onere di segnalazione già previsto a carico dell’organo di controllo estendendolo al soggetto incaricato della revisione legale e, nel contempo, chiarito che la segnalazione è considerata - ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità - tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dello stato di crisi; quanto al regime degli affidamenti ha chiarito la natura degli eventi modificativi idonei a far insorgere l’obbligo di comunicazione, il quale scatta nel momento in cui le banche e gli altri intermediari finanziari comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti. Le modifiche apportate dal Decreto correttivo ter sono entrate in vigore il 28 settembre 2024 e si applicano sia alle procedure già pendenti alla detta data che a quelle instaurate o aperte successivamente.