Cessione del credito pro soluto: la perdita è sempre deducibile se il credito è ceduto a banche o intermediari finanziari vigilati

Cessione del credito pro soluto: la perdita è sempre deducibile se il credito è ceduto a banche o intermediari finanziari vigilati
Con Risposta a interpello n. 102/2023, sollecitata dalla Direzione Regionale della Lombardia,  l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “ove un credito sia ceduto pro soluto ad operatori professionali terzi, quali, ad esempio, le Banche, l’eventuale perdita del credito emergente dalla cessione è sempre deducibile ex art. 101, comma 5, del TUIR”.
La cessione pro soluto

Nella cessione del credito pro soluto il trasferimento del credito comporta l’esclusione di qualsiasi responsabilità in capo al cedente e la conseguente assunzione del rischio connesso al mancato soddisfo dell’obbligazione da parte del debitore ceduto in capo al cessionario. Com’è noto, la cessione pro soluto, quando è compiuta a un valore inferiore a quello nominale, genera una “perdita” con riferimento al credito ceduto.

La vicenda

Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento ad una vicenda di cessione pro soluto di crediti di surrogazione in favore di un intermediario abilitato alla attività di acquisto e gestione di crediti non performing.

Ebbene, l’Ente ha chiarito che - nel caso di una società che intenda procedere alla cessione pro soluto di crediti vantati verso società partecipate in favore di operatori professionali terzi sottoposti a vigilanza - si considerano rispettati i requisiti di deducibilità delle perdite, richiesti dall’articolo 101, comma 5, del TUIR.

Come chiarito a suo tempo dalla Circolare n. 26/E dell’1 agosto 2013, ai fini della deducibilità delle perdite, occorre che i crediti siano ceduti a Banche o ad altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni e che risultino, altresì, indipendenti rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto.

In altri termini, la tesi che ritiene necessaria la prova degli elementi certi e precisi nei casi di cessioni di crediti effettuati tra soggetti dello stesso gruppo o comunque tra parti correlate non opera ove la cessione pro soluto riguardi Banche o altri intermediari finanziari vigilati.

Come osserva l’Agenzia delle Entrate, la disposizione dell’art. 1, comma 5 del TUIR secondo cui “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi” costituisce norma di riferimento ai fini della deducibilità delle perdite derivate dalla inesigibilità del credito, evidenziando, però, che la disposizione si rende applicabile solo in presenza di una perdita su crediti definitiva, ovvero quando si possa escludere che il creditore riuscirà in futuro a realizzare, in tutto o in parte, il proprio credito.

In conclusione, ai fini della deducibilità di una perdita su crediti da realizzo, possano dirsi verificati i requisiti previsti dal citato art. 101 del TUIR ogniqualvolta la cessione del credito sia effettuata nei confronti di soggetti finanziari vigilati e specializzati nell’acquisto dei crediti.

Avv. Micol Marino

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