Sul punto è intervenuta, con ordinanza n. 23380 del 30 agosto 2024, la Corte di Cassazione che ha riconosciuto il concorso di colpa dell’emittente in un caso di spedizione di un assegno tramite posta ordinaria e conseguente sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato.
In particolare, secondo la Suprema Corte «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore».
Ciò in quanto la modalità di spedizione resta un elemento fondamentale nella individuazione del concorso colposo nel danno, soprattutto nel caso in cui l’assegno contenuto nel plico sia compilato con inchiostro non indelebile e senza le generalità complete del beneficiario, come accertato dal giudice di merito.
Nel caso di specie, un’impresa assicurativa aveva spedito, via posta ordinaria, quattro assegni non trasferibili, i quali erano stati poi sottratti, contraffatti ed incassati da un soggetto diverso dal beneficiario.
L’impresa assicurativa aveva convenuto in giudizio la banca per aver essa permesso l’incasso degli assegni ed il giudice di primo grado ne aveva accertato la responsabilità posto che la contraffazione dei titoli appariva evidente e che il falso prenditore era sconosciuto alla banca presso cui aveva incassato i titoli, avendo solamente aperto presso di essa un conto ai fini dell’incasso degli assegni.
Da parte sua, la sentenza d’appello aveva confermato la responsabilità della banca ma aveva accertato anche quella dell’impresa di assicurazione, per essersi avvalsa del servizio di posta ordinaria nella spedizione degli assegni «come antecedente causale dell’evento danno concorrente con il comportamento colposo tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore dei titoli all’incasso».