Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile a favore di soggetto non legittimato la banca negoziatrice non è responsabile ove abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità .
Assegno di traenza
L'assegno di traenza è un assegno utilizzato per il pagamento o il rimborso di denaro a favore di un soggetto del quale non sono note le coordinate bancarie.
Elementi caratteristici dell'assegno di traenza sono la necessaria indicazione del beneficiario e la non trasferibilità.
A differenza dall'assegno bancario tradizionale, l'assegno di traenza non reca la firma del traente, ovvero del soggetto che ha emesso l'assegno, in luogo della quale è apposta, all'atto dell'incasso, la firma del beneficiario.
Identificazione del soggetto portatore
Con la recente ordinanza n. 3649, pubblicato in data 12 febbraio 2021, i Giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione si sono pronunciati in ordine alla responsabilità eventualmente esistenti a carico della banca nell'ipotesi di effettuazione del pagamento dell'assegno di traenza a soggetto non legittimato.
Come precisato dalla Suprema Corte, “ l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida) ” anche con specifico riferimento ai rapporti tra intermediari e clientela.
La carta d'identità costituisce uno strumento idoneo a una diligente identificazione a condizione che “ non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità ”.
Conclusivamente: “ Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. N. 231 del 2007 elencare modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita” .