Assegno bancario: se privo di data vale solo come promessa di pagamento

Assegno bancario: se privo di data vale solo come promessa di pagamento
L'assegno bancario privo di dati è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una mera promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cc, implicando, di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, Sez. II, 6 Luglio 2021 con ordinanza n. 19051/2021.
La norma invocata dalla Corte di Cassazione

L'Ordinanza in esame ha evidenziato che l'assegno bancario in carenza di un requisito essenziale deve ritenersi nullo ed, oltre a non poter essere incassato, non può essere utilizzato quale titolo per agire in via esecutiva. Tuttavia, trattandosi di un documento sottoscritto dal debitore con il quale riconosce il debito, deve essere considerato espressivo di una promessa di pagamento ex art. 1988 cc.

Le azioni esperibili dal creditore

L'assegno privo di dati non potrà essere incassato né protestato in caso di mancanza di fondi e sarà eventualmente utilizzabile unicamente quale promessa di pagamento. La Banca, dunque, per poter recuperare il proprio credito, potrà agire, eventualmente, avviando un'azione monitoria per attivare, successivamente, l'azione esecutiva.

L'onere della prova

In ragione del principio secondo cui l'assegno bancario, privo della data di emissione, riveste fra le parti valore di mera promessa di pagamento ex art. 1988 cc, opera la presunzione “ iuris tantum ” dell'esistenza del rapporto sottostante. A fronte di ciò la Banca trattaria è dispensata dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale.

Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino

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