Adempimenti in materia di whistleblowing: lo stato degli atti a seguito dell’emanazione delle bozze di linee guida dell’ANAC e le novità

Adempimenti in materia di whistleblowing: lo stato degli atti a seguito dell’emanazione delle bozze di linee guida dell’ANAC e le novità
In scadenza il termine riconosciuto ai soggetti privati - che hanno impiegato nell’ultimo anno più di 249 lavoratori subordinati - per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia di whistleblowing introdotte con il decreto n. 24/2023. Quali novità saranno chiamati ad osservare dal prossimo 15 luglio.

Lo scorso 16 dicembre 2019 è ufficialmente entrata in vigore la Direttiva (UE) 2019/1937 avente ad oggetto la protezione delle persone fisiche che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea volta a garantire una tutela uniforme e armonizzata tra i vari settori in tutti gli Stati membri. Dopo oltre tre anni di attesa, il legislatore italiano ha recepito la Direttiva con il Decreto Legislativo n. 24/2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.”

In linea con quanto statuito dal Decreto, il primo giugno scorso l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale lo Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne dando contestualmente avvio alla consultazione pubblica, cui hanno partecipato i principali stakeholders fino al 15 giugno.

Si resta dunque in attesa dell’adozione del documento nella loro versione definitiva che avverrà, sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali, entro il prossimo 30 giugno.

Quali le principali novità?

Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.24/2023 le tutele per i segnalanti erano riconosciute esclusivamente nell’ambito degli enti privati (con più di 50 dipendenti) che avessero adottato il modello organizzativo 231. Dal punto di vista oggettivo, invece, potevano essere oggetto di segnalazione solo quegli illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Il recente decreto in materia di whistleblowing invece amplia il novero dei soggetti tenuti ad adeguarsi alla disciplina rivolgendosi, invero, i) a tutti gli enti privati che, nell’ultimo anno, abbiano impiegato la media di 50 lavoratori subordinati – con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato – nonché ii) agli enti privati che, pur non avendo impiegato la media di 50 lavoratori, operano in settori strategici (quali di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti), ovvero iii) quegli operatori che, a prescindere dal numero di dipendenti impiegati, abbiano adottato i modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231.

Il Decreto introduce poi la figura del c.d. “facilitatore” - la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo – cui sono riconosciute le stesse tutele previste per il whistleblower. L’identità del facilitatore e le attività di assistenza poste in essere da quest’ultimo devono rimanere riservate e godono pertanto della medesima tutela riconosciuta al segnalante. Il Decreto poi annovera, tra i soggetti diversi dal whistleblower che godono delle medesime tutele, anche le persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate a quest’ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e i colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel suo medesimo contesto lavorativo, e con il quale hanno un rapporto abituale e corrente. Dal punto di vista oggettivo, possono essere segnalate tutte le condotte illecite, previste sia dalla normativa nazionale che da quella dell’Unione europea, aventi natura amministrativa, contabile, civile o penale lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Adempimenti necessari

I soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina sono tenuti a predisporre appositi canali di segnalazione interni – che, a norma dell’art. 4 del decreto siano in grado di garantire, “anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione” – la cui gestione può alternativamente essere affidata ad un soggetto interno al contesto aziendale, ovvero ad un soggetto esterno, in ogni caso debitamente formati alla gestione. La disciplina prevede, inoltre, che le segnalazioni possano essere inviate, in via successiva e/o subordinata rispetto a quelle interne, all’Autorità Nazionale Anticorruzione - individuata quale unica autorità competente a ricevere e gestire segnalazioni in materia di Whistleblowing – attraverso appositi canali di segnalazione esterni. La violazione delle prescrizioni normative in ogni caso legittima l’ANAC ad irrogare sanzioni amministrativo pecuniarie. A tal proposito, anche al fine di facilitare il processo di adeguamento alle nuove regole da parte degli enti pubblici e delle aziende private, l’ANAC ha pubblicato sul proprio sito istituzionale uno “schema di linee guida” sottoposte a consultazione pubblica fino al trascorso 15 giugno cui hanno preso parte i principali stakeholders in materia.

Seppur il Decreto e le linee Guida abbiano dato delle indicazioni sufficientemente chiare su come la tutela nei confronti dei whistleblower (e degli altri soggetti tutelati) debba essere garantita da tutti i soggetti obbligati ad adeguarsi alla normativa, permangono tuttavia delle questioni controverse che si spera verranno chiarite con la versione finale delle linee Guida ad opera dell’ANAC. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, risulta ancora poco chiaro, ad esempio, se sia possibile fare ricorso alle segnalazioni anonime; non sono definite le attività che rientrano nella “assistenza” prestata dai cd. “facilitatori” al fine di individuare correttamente coloro che possono godere delle tutele riconosciute a tali figure; non è chiaro, inoltre, come coordinare le diverse discipline attuative nazionali nel contesto europeo, si pensi, ad esempio, al caso di un gruppo societario aventi sedi operative in diversi paesi europei.

Considerazioni

A poco meno di tre settimane dal termine del prossimo 15 luglio, che segna la piena efficacia della normativa italiana in materia, troppe questioni rilevanti rimangono ancora aperte. Si aspettano pertanto risposte concrete da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’auspicio è che il testo definitivo delle linee Guida, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 30 giugno, possa portare maggiore luce su quelli che risultano essere gli snodi applicativi cruciali del decreto, anche al fine di garantire una tutela piena ed effettiva del segnalante e tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti.

Avv. Simona Lanna e Dott.ssa Rossella Taddei

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