Validità dei contratti quadro monofirma

Validità dei contratti quadro monofirma
Avv. Daniele Franzini In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. Lo ha affermato la Cassazione Civile, con l’ordinanza dell’1.7.2019, n. 17650. Invero, essendo la sanzione della nullità finalizzata a tutelare l’esigenza dell’investitore di conoscere e di potere all’occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario, il vincolo di forma imposto dal legislatore deve essere coerentemente inteso secondo la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità. Pertanto, allorchè lo scopo perseguito dalla legge sia raggiunto, attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a questo di un esemplare del medesimo, la circostanza della sottoscrizione del contratto quadro da parte dell’intermediario risulta irrilevante, ove la volontà di quest’ultimo, indispensabile per il perfezionamento dell’accordo, possa essere desunta da condotte concludenti dallo stesso tenute.
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