“In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni finanziarie effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre all’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Presidente Dott. ssa Acerno, con sentenza n. 16417 del 20 maggio 2022.
D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11: la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento
Il d.lg. n. 11/2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, prevede che, qualora l’utente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento, l’onere di provare la liceità della transazione ricade sul prestatore del servizio. Pertanto, l’istituto di credito è obbligato a risarcire il cliente in caso di operazioni finanziarie disconosciute. Nello specifico l’istituto di credito risponde per non avere impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema informatico del cliente mediante l’intercettazione dei suoi codici di accesso. In questa prospettiva, le illegittime operazioni bancarie restano a carico della banca.
Accesso non autorizzato di terzi all’Home Banking e onere della prova
Nel caso di operazioni effettuate con strumenti elettronici home banking, spetta all’istituto di credito verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente, impiegando la diligenza dell’accorto banchiere. Di talché l’illegittimo uso dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi rientra nel rischio di impresa, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche, idonee a verificare la volontà del correntista nell’esecuzione dell’operazione anzidetta. In sintesi è evidente che l’istituto bancario, per andare esente da responsabilità, è gravato da un onere della prova che ha ad oggetto non solo la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno a carico del cliente, ma anche e soprattutto la prova dell’esistenza di una causa esterna ad esso non imputabile.
Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino