“L’intermediario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura di essi e i caratteri propri dell’emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza o di appropriatezza dell’investimento, dovendosi ritenere che l’assenza di una tale attività esplicativa integri una specifica e distinta ragione di inadempimento dell’intermediario”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza n. 14208 pubblicata il 5 maggio 2022.
Grava sull’intermediario l’obbligo di informare l’investitore in titoli su ogni variazione nel tempo del titolo acquisito allo stesso modo in cui persiste l’assolvimento dell’onere puntuale di informare il Cliente al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto dei prodotti finanziari.
In altre parole, secondo la Suprema Corte, l’intermediario è tenuto ad informare l’investitore sia preventivamente, in ordine ai rischi dell’operazione di investimento, alla natura e ai caratteri propri dell’operazione, sia nel corso del rapporto, in ordine all’andamento dell’investimento in termini di rischiosità e finanche sull’opportunità di svincolare i titoli per evitare perdite.
La Corte ribadisce dunque, confermando la giurisprudenza di merito ormai granitica sul punto, come gravi inevitabilmente sull’intermediario l’onere di informare il Cliente, anche nel corso del rapporto, su ogni variazione e fluttuazione dei tassi, sull’andamento in borsa dei titoli e sull’eventuale aumento del rischio.
L’assenza di una tale attività esplicativa contraddistingue una specifica ipotesi di inadempimento contrattuale dell’intermediario finanziario.
La Corte conchiude pertanto enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di intermediazione finanziaria, allorchè sia pronunciata la condanna dell’intermediario al risarcimento del danno patito dall’investitore, in ragione dell’inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull’assunto della perdita integrale del valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all’art 1223 cc del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l’impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza”.