“Titolare effettivo”: sospeso l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese

“Titolare effettivo”: sospeso l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese
Il Tar del Lazio, con l’ordinanda n.8083 del 7 dicembre 2023, ha sospeso in via cautelare l’efficacia del Provvedimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività, per determinate categorie di imprese e istituti affini, dell’obbligo di comunicazione dei dati e dell’identità del titolare effettivo al Registro delle imprese.

Il contenuto del Provvedimento

Il Provvedimento in esame, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 9 ottobre 2023, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, disponeva quale termine ultimo per l’adempimento della comunicazione l’11 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto). Tale provvedimento, come già dettagliatamente analizzato in un nostro precedente articolo, attesta l’operatività del sistema di comunicazione al Registro delle imprese territorialmente competente, dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e istituti giuridici considerati affini .

Nel dettaglio, entro la data di entrata in vigore del Provvedimento, ai sensi dall’art. 1 comma 2 lett. f), avrebbero dovuto trasmettere i dati dei titolari effettivi, i seguenti soggetti (anche se costituiti in forma consortile) (di seguito i “Soggetti Destinatari”):

  • le società per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società cooperative;
  • le associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (art. 1 comma 2 lett. r) del Provvedimento) ‘residenti’ o meno in Italia;
  • gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Il Provvedimento prevede, inoltre, l’obbligo di comunicare le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal momento viene compiuto l’atto che genera la variazione e a confermare annualmente i dati trasmessi.

Pertanto, i soggetti attualmente non obbligati all’adempimento di comunicazione sono:

  • le società di persone;
  • le imprese individuali;
  • le associazioni / enti non riconosciuti.

E’ utile evidenziare che il titolare effettivo, è la persona fisica (o le persone fisiche) cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo, così come individuato dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. m.231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio).

Le motivazioni della sospensione

La quarta sezione del TAR del Lazio, con la citata ordinanza ha accolto la richiesta di un’associazione di categoria di sospendere l’efficacia del Provvedimento ministeriale attuativo dell’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai titolari effettivi dei Soggetti Destinatari del Provvedimento.

Nell’accogliere il ricorso, il TAR ha affermato la sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora, ai fini della sospensione cautelare del Provvedimento.

Difatti, si legge in motivazione, le censure della parte ricorrente “presentano profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito”, tenuto conto dell’importanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, dalla scadenza del termine per l’adempimento del dovere di comunicazione dei titolari effettivi.

In ragione della intervenuta sospensione, in mancanza di interventi normativi o risolutivi, il registro dei titolari effettivi non sarà operativo almeno fino al termine del giudizio di merito, in relazione al quale la prima udienza è in programma per marzo 2024.

Avv. Gianmarco Rizzo

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