Telemarketing illegale: prosegue senza sosta l’attività del Garante Privacy in collaborazione con la Guardia di Finanza

Telemarketing illegale: prosegue senza sosta l’attività del Garante Privacy in collaborazione con la Guardia di Finanza
L’autorità di protezione dei dati personali (“Garante Privacy”), con provvedimento n. 184, reso noto lo scorso 13 aprile 2023, ha diffuso i dettagli dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro il telemarketing illegale, che ha condotto a pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti di quattro società responsabili di violazioni perpetrate mediante acquisizione di apposite liste di interessati illegalmente prodotte. Vediamo nel dettaglio quali violazioni sono state accertate e quali provvedimenti sono stati adottati dal Garante Privacy.
Gli accertamenti della Guardia di Finanza e l’istruttoria del Garante Privacy

Il procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con la Guardia di Finanza di Verona, per accertamenti ispettivi condotti nei confronti di due aziende veronesi. L’istruttoria del Garante Privacy è stata poi successivamente estesa ad altre due aziende toscane.

In base a quanto emerso nel contesto degli accertamenti, le attività delle quattro società presentano dei tratti comuni: in prima battuta, le società veronesi effettuavano chiamate promozionali finalizzate alla vendita dei servizi di alcune compagnie energetiche, utilizzando elenchi di potenziali clienti che risultavano essere stati acquistati dalle società in assenza del consenso degli interessati ed erano, pertanto, state create in maniera illegale.

Successivamente, entravano in gioco le due società toscane. Difatti, gli operatori dei call center veronesi inducevano gli utenti a stipulare dei contratti che venivano inviati ad una delle aziende toscane, la quale assumeva, da un lato, il compito di stipulare contratti di sub-agenzia con partner della rete di vendita ufficiale delle compagnie energetiche e, dall’altro, di “arruolare” procacciatori d’affari che poi si distribuivano sul territorio, sulla base dei contatti telefonici precedentemente realizzati da un’altra società cooperativa, con sede anch’essa in Toscana, per far firmare ai potenziali clienti le proposte contrattuali con le compagnie energetiche medesime, alimentando, dunque, la rete di telemarketing illegale oggetto delle principali misure adottate dalle autorità negli ultimi mesi.  

Le contestazioni del Garante Privacy

Con il provvedimento del 13 aprile 2023 in parola, il Garante Privacy, all’esito della complessa istruttoria condotta e a fronte della mancata presentazione di memorie difensive da parte di tre delle società contestate, ha riscontrato una grave violazione dei principi discendenti dalla normativa sulla data protection e ha fornito le proprie valutazioni in merito ai diversi profili di illiceità del trattamento emersi.

Con manifesta preoccupazione per la diffusione del telemarketing selvaggio, il Garante Privacy ha, in primo luogo, valutato come grave violazione della normativa sulla data protection il fatto che tali società agissero avviando imponenti campagne promozionali e di vendita di servizi energetici in assenza della sottoscrizione di un accordo di nomina a responsabile e/o sub responsabile del trattamento da parte delle compagnie energetiche rappresentate.

In secondo luogo, in relazione agli aspetti specifici del trattamento, il Garante Privacy ha accertato l’acquisizione illecita delle liste anagrafiche e il trasferimento massivo dei contratti alle società toscane in assenza di qualsiasi manifestazione di consenso degli interessati, i quali, anzi, erano totalmente ignari del fatto che i propri dati personali fossero stati comunicati, in più occasioni, a diversi soggetti che non offrivano alcuna garanzia di correttezza delle operazioni svolte e di sicurezza delle informazioni trattate, contribuendo ad alimentare ulteriormente le fonti di approvvigionamento del telemarketing illegale.

La confisca delle liste anagrafiche utilizzate dai call center

Gli accertamenti che precedono hanno condotto il Garante Privacy ad adottare la sanzione accessoria della confisca dei supporti informatici e cartacei contenenti le liste di anagrafiche illecitamente acquisite dai call center e dei moduli cartacei che compongono i database nella disponibilità della società cooperativa.

L’autorità, infatti, ha ritenuto indispensabile adottare tale misura per impedire l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali così raccolti dalle società e come strumento per inasprire il contrasto al fenomeno del telemarketing selvaggio, che appare in continua e sempre maggiore espansione.

Le ulteriori sanzioni pecuniarie

In considerazione dell’eccezionale gravità delle violazioni accertate, dell’intenzionalità delle condotte e della particolare pericolosità del fenomeno del telemarketing illegale, il Garante Privacy con l’ordinanza ingiunzione adottata, ha comminato inoltre, pesanti sanzioni pecuniarie a carico delle quattro società che hanno contribuito, ciascuna per la propria parte, al progetto violativo.

Le due società venete sono state quindi sanzionate per 200.000 euro e 500.000 euro, mentre le due società toscane sono state sanzionate per 300.000 euro e per 800.000 euro.

Dott. Lorenzo Baudino Bessone

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