Sulla responsabilità del direttore di filiale per omessa segnalazione antiriciclaggio

Sulla responsabilità del direttore di filiale per omessa segnalazione antiriciclaggio
Risponde della sanzione di cui all’art. 5 d.l. n. 143 del 1991 (salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione delle segnalazioni previste dall’art. 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell’operazione)], il direttore di filiale della banca  che, quale responsabile di primo livello ai sensi del precedente art. 3, comma 1, abbia omesso di inoltrare la segnalazione sospetta all’organo direttivo del proprio istituto di credito. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022.

L’obbligo di segnalazioni antiriciclaggio a carico del direttore di filiale di operazioni che a suo avviso, sulla base dei parametri indicati dalla legge ADV (Adeguata Verifica), può essere sospetta, non è subordinato all’evidenziazione dalle indagini preliminari dell’operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa.

Tale obbligo è invece subordinato ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio.

Nel caso di specie era indubbio che il direttore di filiale si trovasse in una situazione caratterizzata da una convergenza di dati soggettivi e oggettivi atti ad evidenziarne lo scopo elusivo.

Ci si riferisce in particolare al tipo di conto corrente (destinato ad una “famiglia consumatrice”), alla movimentazione in pochi mesi di somme di denaro cospicue e anomale (circa € 1.100,000) che, rapidamente si chiudevano in addebito mediante partite d’uscita di pari importo, alla reiterazione, in quel breve lasso temporale, delle medesime operazioni di accredito/addebito etc.

Secondo la Cassazione, il direttore di filiale preposto avrebbe dovuto, dalle peculiari circostanze del caso di specie, attendersi che il denaro, i beni e le utilità che ne formano oggetto, o in relazione alle quali l’operazione veniva effettuata o richiesta, potessero provenire dai delitti previsti dagli articoli 648bis e 648 ter c.p., con conseguente obbligo di provvedere alle dovute segnalazioni ADV.

Avv. Michela Chinaglia

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