La Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 4 stat. lav. consente a tutti i fini l’utilizzo delle informazioni ottenute con gli strumenti di lavoro a condizione che sia data adeguata informativa e che venga rispettata la normativa in materia privacy.
Un dipendente di una azienda metalmeccanica, responsabile della manutenzione, subiva a seguito di un controllo dei contenuti della chat aziendale un addebito disciplinare nel quale veniva contestata la violazione degli obblighi di imparzialità nella selezione dei dipendenti.
Dalle chat aziendali acquisite, infatti, emergeva che il responsabile, dopo aver valutato positivamente il candidato, avesse cambiato parere in seguito alle pressioni telefoniche di un terzo, emettendo un giudizio finale negativo, con il quale concordava con come gestire in modo ostruzionistico le verifiche interne avviate dagli uffici delle risorse umane delle società del gruppo.
Il lavoratore licenziato all’esito del procedimento disciplinare adiva il Tribunale di Torino rivendicando la reintegra nel posto di lavoro in ragione della illegittimità dei controlli. Il Tribunale respingeva il ricorso con sentenza conferma dalla Corte di Appello che escludeva l’inutilizzabilità della chat eccepita dal lavoratore sul presupposto che tale strumento, destinato alle comunicazioni di servizi, costituiva uno strumento di lavoro essendo funzionale alla prestazione lavorativa e che in ogni caso era emerso un fondato sospetto a seguito di alcune segnalazioni.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 32283 dell’11 dicembre 2025 nel dichiarare inammissibile il ricorso, censurava il controllo difensivo per insufficienza della impugnativa, ha comunque affermato che l’art. 4 stat. lav. consente a tutti i fini l’utilizzo delle informazioni ottenute con gli strumenti di lavoro a condizione che sia data adeguata informativa e che venga rispettata la normativa in materia privacy.
Diversamente il controllo difensivo, oggetto dell’impugnazione, a sua volta è distinto in controllo a tutela del patrimonio aziendale tendenzialmente generalizzato, attuabile nel rispetto dell’art. 4 stat. lav., e controllo difensivo in senso stretto, finalizzato ad accertare specifiche condotte, attuabile solo ex post e a seguito di un fondato sospetto non avente ad oggetto la normale attività del lavoratore e, pertanto, estraneo al perimetro applicativo dell’art. 4 stat. lav.
Avv. Nicoletta Di Lolli