Il luogo di lavoro scelto liberamente dal dipendente per rendere la prestazione lavorativa non determina la competenza territoriale del tribunale per la risoluzione delle controversie.
Un lavoratore, che rendeva la prestazione con modalità di smart working dalla residenza dei propri genitori presso la località di Fiumicino, adiva il Tribunale di Roma al fine di ottenere in via monitoria il pagamento di differenze retributive.
Il Tribunale ritenuta la competenza del Tribunale di Civitavecchia, nel cui distretto era ubicata la località di Fiumicino, disponeva la riassunzione del giudizio.
La società promuoveva un regolamento necessario di competenza deducendo che il luogo scelto liberamente dal lavoratore per rendere la prestazione non poteva determinare la competenza del giudizio.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 19023 del 5 luglio 2023, ha accolto il ricorso precisando che il luogo della dipendenza aziendale presuppone comunque un collegamento oggettivo e soggettivo del luogo della prestazione con l’organizzazione aziendale, collegamento che non è rinvenibile nel caso in cui l’abitazione del dipendente fungeva da mero luogo della prestazione (tra l’altro temporaneo e non unico), senza ulteriori elementi che ne connotassero in qualche modo l’inserimento nell’organizzazione aziendale.
Avv. Nicoletta Di Lolli