Shein: “fast fashion” e contraffazione

Shein: “fast fashion” e contraffazione
Nel settore dell’abbigliamento è diffuso il fenomeno della contraffazione, che costituisce una rilevante minaccia per l’Industria creativa. Shein, nota azienda di “fast fashion” cinese, è oggi accusata da molteplici designer, che ritengono violati i propri diritti di proprietà intellettuale e industriale.

I casi

Non pochi sono i casi che hanno visto Shein accusata di aver violato i diritti di privativa di molteplici case di moda. Tra questi, si ricorda, nel 2018, la causa intentata da Levi Strauss & Co contro l’azienda cinese, per aver quest’ultima imitato una cucitura di jeans del marchio “Levi’s”.

Ancora, nel 2021, Ralph Lauren ha agito in giudizio per violazione del marchio e concorrenza sleale contro Zoetop Business Co. (“holding” di Shein), sostenendo che tale società vendesse abbigliamento riportante un marchio simile al proprio, creando così confusione sul mercato e approfittando della notorietà e reputazione del brand americano.

Non sono mancate, comunque, doglianze provenienti da stilisti indipendenti che – seppur non in via legale – hanno reso note le violazioni perpetrate dall’azienda cinese. Si pensi al caso di Tracy Garcia, proprietaria di “Transformations by Tracy” – un e-commerce presente sul sito etsy.com – la quale, tramite segnalazioni di propri clienti, ha appreso della vendita su Shein di un capo identico al proprio e – dopo aver denunciato l’accaduto sul portale “TikTok”, catturando l’attenzione di molteplici utenti – ha indotto Shein a rimuovere le sue bluse dal campionario di prodotti in vendita.

È recente la notizia di altri designer che, per motivi analoghi a quelli relativi agli altri casi esaminati nel paragrafo che precede, hanno deciso di agire in giudizio contro la società cinese. Ed infatti, Krista Perry, Larissa Martinez e Jay Baron accusano oggi Shein di “produrre, distribuire e vendere copie esatte delle loro opere creative”, sostenendo, altresì, che l’azienda si avvalga di un algoritmo volto ad identificare quali siano le crescenti tendenze della moda e così copiare i “pezzi” di design con il più alto valore commerciale.

Le diverse tipologie di contraffazione

I casi sopra elencati offrono lo spunto per evidenziare le diverse modalità in cui può concretizzarsi il fenomeno della contraffazione.

Quello più comune è il plagio del marchio d’impresa con cui un’azienda contraddistingue i propri prodotti, affinché vengano riconosciuti dai consumatori e nel mercato. Chi usa un segno distintivo simile o addirittura identico a quello di un’altra impresa si rende infatti colpevole di contraffazione, fenomeno che, ricorrendone tutti i presupposti, è anche perseguito penalmente.

Di pari gravità la condotta di chi manipola il mercato agganciandosi alla popolarità di un brand altrui e creando confusione riguardo alla provenienza di prodotti e iniziative commerciali. Si parla in questo caso di ipotesi di concorrenza sleale, che possono essere integrate anche dall’imitazione servile dei prodotti altrui, come nei casi più recenti sopra accennati.

Considerazioni

In attesa dell’esito del giudizio intentato contro Shein, possono comunque trarsi alcune più generali considerazioni.

La contraffazione lede certamente i diritti di proprietà intellettuale e industriale e, conseguentemente, i diritti dei lavoratori e delle imprese, con importanti ripercussioni – chiaramente in negativo – sul corretto sviluppo della libera concorrenza.

Il fenomeno contraffattivo, tuttavia, lede soprattutto i “piccoli” creativi, che talvolta non dispongono dei mezzi necessari per veder tutelati i diritti sulle proprie creazioni. Si auspica dunque che le azioni intraprese possano portare a ripristinare la consapevolezza dell’illiceità di talune condotte, responsabilizzando anche i consumatori finali.

Avv. Caterina Bo e Dott.ssa Maria Eleonora Nardocci

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